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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005 , 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ;


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10 (Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 );


Considerato quanto segue:


1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e 2018, si rende necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro;


2. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 10/2018 , è necessario procedere ad una riformulazione concordata della disposizione che istituisce il fondo per gli interventi strategici, come introdotta dalla l.r. 10/2018 nella l.r. 69/2011 ; tale modifica è finalizzata a precisare che il fondo è alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente stabilita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);


3. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 57/2017 , è necessario procedere all’integrazione concordata di alcune norme, volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge le concessioni idroelettriche di grande derivazione, nonché a sancire il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazioni di acque, quale presupposto per la stipula degli accordi di semplificazione e per l’attuazione del processo di riordino delle concessioni; in particolare, in caso di accorpamento di più titoli concessori, vengono stabiliti limiti massimi di durata delle concessioni accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche;


4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di concessioni statali dei beni del demanio e della particolare situazione a seguito della riordino delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 e, in particolare, della l.r. 80/2015 , si rende necessario favorire la regolarizzazione dei soggetti che si trovano in situazione particolare e consentire loro di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le condizioni di natura tecnica, della concessione demaniale. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzarsi e, a tal fine, si rende necessario posticipare i termini per provvedere alla regolazione delle annualità pregresse;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
Art. 1
Riapertura dei termini di cui all'articolo 11 della l.r. 57/2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, è riaperto il termine, di cui all'articolo 11, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica l’articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , effettuati a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.
4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .
5. Il rimborso di cui al comma 4 è effettuato direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell’imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all’imposta dovuta.
6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del presente articolo.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 2
Oggetto. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
2 bis. Le disposizioni della presente legge non trovano applicazione per le concessioni idroelettriche di grande derivazione.
”.
Art. 3
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 , dopo le parole: "
possono essere stipulati
," sono inserite le seguenti: "
ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)
,".
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
10 bis. Gli accordi di cui al presente articolo aventi ad oggetto le concessioni di derivazione di acque, ivi compresi quelli di cui all’articolo 10, sono stipulati nel rispetto delle procedure di rilascio dei relativi titoli concessori e autorizzatori di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 16 agosto 2016, n. 61/R/2016 (Regolamento di attuazione dell'articolo 11, commi 1 e 2,
della l.r. 80/2015
) e delle disposizioni di cui al
Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale).
”.
Art. 4
Disposizioni per il riordino delle concessioni esistenti ed in corso di rilascio afferenti al servizio idrico integrato. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
4 bis. Il processo di riordino dei rapporti concessori di cui ai commi da 1 a 4 è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 152/2006 .”.
Art. 5
Accorpamento di concessioni di derivazione. Inserimento dell'articolo 10 bis nella l.r.57/2017
1. Dopo l'articolo 10 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Accorpamento di concessioni di derivazione
1. Qualora la stipula degli accordi ed il processo di riordino di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10, determini, in capo ad un unico titolare, l’accorpamento di più concessioni insistenti sullo stesso corpo idrico sotterraneo oppure, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, tale accorpamento è attuato nel rispetto delle procedure di cui al r.d. 1775/1933 e al d.p.g.r. 61/R/2016 e delle disposizioni di cui al
Sito esternod.lgs. 152/2006
, ferme restando:
a) la durata di ciascuna singola concessione accorpata o comunque, in caso di prolungamento, la durata massima stabilita dalla legge;
b) l’aggregazione per una soglia complessivamente non superiore a 3000 kw, in caso di concessioni di piccole derivazioni idroelettriche.
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)
Art. 6
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), le parole: “
31 gennaio 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 gennaio 2019
”.
2. Al comma 9, dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
31 dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2018
”.
3. Al comma 10, dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
31 dicembre 2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2018
” .
4. Al comma 16 ter dell'articolo 1 della l.r. 77/2016 le parole: “
oltre alle penalità di cui all'
articolo 2, comma 1, della l.r. 57/2017 ” sono abrogate.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007)
Art. 7
Fondo per il finanziamento degli interventi strategici. Modifiche all’articolo 25 bis della l.r. 69/2011
1. Il comma 1 dell’articolo 25 bis della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007), è sostituito dal seguente:
1. Per il finanziamento degli interventi, delle opere e delle infrastrutture individuate nel documento operativo di cui all’articolo 25, comma 2, l'autorità idrica istituisce un apposito fondo, alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente fissata dall’Autorità nazionale.
”.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 8
Disposizione finanziaria
1. Agli oneri di cui all’articolo 1, comma 4, stimati in euro 30.000,00 per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si fa fronte con le risorse di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “spese correnti” del bilancio di previsione 2018 - 2020.
2. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma precedente è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2019 e 2020, per sola competenza:
Anno 2019:
- in diminuzione Missione 20 (1)

Parole così sostituite l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 1.

“Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
Anno 2020:
- in diminuzione Missione 20 (1)

Parole così sostituite l.r. 7 gennaio 2019, n. 3, art. 1.

“Fondi e accantonamenti”, Programma n. 01 “Fondo di riserva”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00;
- in aumento Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma n. 04 “Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali”, Titolo 1 “Spese correnti”, euro 30.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.