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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione Sito esternodel capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Vista la legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005 , 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) ;


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Vista la legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10 (Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 );


Considerato quanto segue:


1. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di azzeramento dell’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello stato per gli anni 2017 e 2018, si rende necessario favorire la definizione in forma agevolata delle situazioni debitorie pregresse relative al mancato versamento dell'imposta regionale, al fine di consentire a tutti i concessionari di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzare in maniera agevolata la propria posizione assicurando, soprattutto alle imprese e agli enti pubblici titolati di concessioni, termini più ampi per poter completare gli adempimenti necessari all'effettivo versamento dell'imposta, nonché ridurre il potenziale ed incerto contenzioso futuro;


2. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 10/2018 , è necessario procedere ad una riformulazione concordata della disposizione che istituisce il fondo per gli interventi strategici, come introdotta dalla l.r. 10/2018 nella l.r. 69/2011 ; tale modifica è finalizzata a precisare che il fondo è alimentato nel rispetto della metodologia tariffaria vigente stabilita dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);


3. Al fine di adempiere all’impegno assunto con il Governo per evitare l'impugnazione della l.r. 57/2017 , è necessario procedere all’integrazione concordata di alcune norme, volta ad escludere dall'ambito di applicazione della legge le concessioni idroelettriche di grande derivazione, nonché a sancire il rispetto delle procedure stabilite dalla normativa nazionale e regionale in materia di concessioni di derivazioni di acque, quale presupposto per la stipula degli accordi di semplificazione e per l’attuazione del processo di riordino delle concessioni; in particolare, in caso di accorpamento di più titoli concessori, vengono stabiliti limiti massimi di durata delle concessioni accorpate ed una soglia massima di aggregazione per le concessioni di piccole derivazioni idroelettriche;


4. Tenuto conto delle disposizioni regionali assunte in materia di concessioni statali dei beni del demanio e della particolare situazione a seguito della riordino delle funzioni provinciali ai sensi della l.r. 22/2015 e, in particolare, della l.r. 80/2015 , si rende necessario favorire la regolarizzazione dei soggetti che si trovano in situazione particolare e consentire loro di beneficiare della aliquota agevolata del 20 per cento e del rilascio, ove ne sussistano le condizioni di natura tecnica, della concessione demaniale. La posticipazione del termine al 31 dicembre 2018 è volta a favorire la massima conoscibilità ai contribuenti circa la possibilità di regolarizzarsi e, a tal fine, si rende necessario posticipare i termini per provvedere alla regolazione delle annualità pregresse;


5. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.