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Legge regionale 1 ottobre 2018, n. 53

Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato. Modifiche alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 ed alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 10 ottobre 2018

CAPO I
Riapertura dei termini per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato
Art. 1
Riapertura dei termini di cui all'articolo 11 della l.r. 57/2017
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 2018, è riaperto il termine, di cui all'articolo 11, della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ), per la regolarizzazione agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato non corrisposta, o in corso di accertamento con riferimento agli anni d’imposta fino al 2015.
2. Ai fini della regolarizzazione di cui al comma 1, sono fatti salvi i versamenti in forma agevolata dell'imposta regionale sulle concessioni statali per l'occupazione e l'uso del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato effettuati fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai quali non si applica l’articolo 1, comma 5, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l'anno 2016).
3. I pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , effettuati a seguito di avviso di accertamento, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono considerati come eseguiti a titolo di regolarizzazione agevolata, senza possibilità di rimborso di eventuali eccedenze.
4. Per i pagamenti effettuati a titolo di imposta in via ordinaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della l.r. 81/2015 , fino alla data di entrata in vigore della presente legge, viene disposto il rimborso della differenza tra l'ammontare dell'imposta in via ordinaria e la somma agevolata di cui all’articolo 1, comma 3, della l.r. 81/2015 , in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 4, ultimo periodo, della medesima l.r. 81/2015 .
5. Il rimborso di cui al comma 4 è effettuato direttamente dalla Giunta regionale a favore del concessionario, previa verifica del pagamento dell’imposta in via ordinaria, anche attraverso la compensazione rispetto all’imposta dovuta.
6. Entro il mese di giugno 2019, la Giunta presenta al Consiglio una relazione che illustra le misure adottate in attuazione del presente articolo.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.