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Legge regionale 17 settembre 2018, n. 52

Interventi straordinari a favore delle associazioni pro loco.

Bollettino Ufficiale n. 41, parte prima, del 17 settembre 2018

Art. 2 bis
1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, il Consiglio regionale è autorizzato a concedere i contributi “una tantum” sull’esercizio finanziario 2019, sino all’importo massimo di euro 350.000,00 parte corrente, a favore della associazioni pro loco operanti alla data della entrata in vigore della presente legge anche per l’anno 2019.
2. Per la concessione dei contributi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dell’articolo 1, commi 2 e 3, e dell’articolo 2, secondo i termini di seguito indicati:
a) l’anno di cui all’articolo 1, comma 2, è il 2019;
b) il termine di cui all’articolo 2, comma 1, è il 31 dicembre 2019;
c) il termine di cui all’articolo 2, comma 2, è il 31 dicembre 2020.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.