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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 20
Riesame delle mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni e recepimento da parte degli strumenti urbanistici
1. Nel procedimento di formazione dello strumento urbanistico, il comune può proporre alla struttura regionale competente il riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 12 del d.lgs. 49/2010 . La struttura regionale competente, valutata la proposta di modifica, la trasmette all’Autorità di bacino distrettuale ai fini della sua approvazione.
2. Qualora l'Autorità di bacino distrettuale abbia approvato le mappe di pericolosità e rischio di alluvioni di cui al comma 1, nelle more dell'adeguamento dello strumento urbanistico alle medesime mappe ai sensi dell'Sito esternoarticolo 65 del d.lgs. 152/2006 , il comune, ai fini dell'applicazione della presente legge, fa riferimento a tali mappe.
3. Nelle more del riesame delle mappe di pericolosità da alluvione e rischio di alluvioni ai sensi del Sito esternod.lgs. 49/2010 , qualora gli strumenti urbanistici prevedano un intervento edilizio ma ne subordinino la realizzazione alla preventiva realizzazione delle opere idrauliche di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), l'efficacia del titolo abilitativo è subordinata al collaudo delle opere idrauliche.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.