Menù di navigazione

Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 7
Gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale
1. Al fine di ridurre le conseguenze negative, derivanti dalle alluvioni, per la salute umana, l'ambiente, il patrimonio culturale nonché per le attività economiche, i comuni disciplinano i diversi usi e le trasformazioni del territorio nel rispetto della gestione del rischio di alluvioni di cui al Sito esternod.lgs. 49/2010 .
2. La gestione del rischio di alluvioni negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica comunale è perseguita con riferimento allo scenario per alluvioni poco frequenti.
3. Nel rispetto delle disposizioni della l.r. 65/2014 , ai fini del raggiungimento almeno di un livello di rischio medio R2, i comuni, nei piani operativi o nelle relative varianti o nelle varianti ai regolamenti urbanistici, individuano nelle zone soggette ad alluvioni frequenti o poco frequenti, le opere di cui all’articolo 8, necessarie per l’attuazione delle trasformazioni urbanistico-edilizie nel rispetto della presente legge.
4. I comuni individuano le opere di cui all’articolo 8 secondo criteri di appropriatezza in relazione alla tipologia di intervento da realizzare nell’ambito della gestione del rischio di alluvioni, unitamente ai costi ed ai benefici di natura economica ed ambientale in coerenza con il Sito esternod.lgs. 49/2010 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.