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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 6
Gestione dei tratti coperti dei corsi d’acqua
1. I tratti coperti contigui fra loro, sul medesimo corso d’acqua, ancorché eseguiti in epoche diverse e da soggetti diversi, sono dati in concessione ad uno o più soggetti in forma associata e, laddove non sia possibile individuare un unico soggetto, al comune territorialmente interessato.
2. Qualora il tratto coperto del corso d'acqua ricada in un'area urbanizzata ed attraversi più di due proprietà, o la copertura sia stata eseguita per pubblica utilità, la gestione dello stesso e la relativa concessione sono affidate al comune o ai comuni territorialmente interessati in forma associata.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.