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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 41

Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d’acqua in attuazione Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni). Modifiche alla l.r. 80/2015 e alla l.r. 65/2014 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018

Art. 23
Perequazione urbanistica ai fini della sicurezza idraulica. Modifiche all’articolo 57 della l.r. 65/2014
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 65/2014 è inserito il seguente:
2 bis. Nell'attribuzione dei contributi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione riconosce specifiche priorità in caso di previsioni negli strumenti urbanistici comunali dirette a realizzare la perequazione urbanistica di cui all'articolo 100, a favore della sicurezza idraulica del territorio di competenza.
”.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 7 gennaio 2019, n. 3 , art. 75 .

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Comma così sostituito con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 1 .

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Parole così sostituite con l.r. 17 febbraio 2020, n. 7 , art. 3 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55 , art. 7 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.