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Legge regionale 24 luglio 2018, n. 40

Disposizioni in materia di procedura di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, in materia di programmazione di area vasta ed in materia di organismi sanitari regionali. Modifiche alla l.r. 40/2005 .

Bollettino Ufficiale n. 33, parte prima, dell' 1 agosto 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, terzo comma, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124 , in materia di dirigenza sanitaria);


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);


Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).


Considerato quanto segue:


1. Il Sito esternod.lgs. 171/2016 riforma profondamente le procedure di nomina delle figure apicali delle aziende sanitarie, direttore generale, direttore sanitario, amministrativo e dei servizi sociali, limitandone la caratterizzazione fiduciaria originariamente prevista dal Sito esternod.lgs. 502/1992 , con l’introduzione di meccanismi selettivi di tipo concorsuale;


2. È necessario, pertanto, modificare le norme del capo II del titolo IV della l.r. 40/2005 , che disciplinano la nomina e la revoca dei direttori generali, nonché quelle sui requisiti e gli elenchi dei direttori sanitari, amministrativi e dei servizi sociali;


3. È necessario procedere alla revisione delle disposizioni inerenti alla programmazione di area vasta al fine di provvedere ad una ulteriore valorizzazione della stessa, anche attraverso una sempre maggiore sinergia con la programmazione strategica di livello regionale;

4. È ritenuto pertanto opportuno superare la figura del direttore per la programmazione di area vasta, rafforzando la valenza regionale di tale programmazione e demandando lo svolgimento delle relative attività al direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute;


5. L’intervento di cui alla presente legge garantisce a livello regionale un diretto presidio e monitoraggio della programmazione di area vasta, nonché la piena conformità della stessa con il piano sanitario e sociale integrato regionale e con i conseguenti atti di indirizzo, comportando contestualmente anche una ottimizzazione delle risorse impiegate;


6. In coerenza con la l.r. 5/2008 è opportuno, altresì, prevedere che gli organismi sanitari aventi una durata corrispondente alla legislatura regionale scadano il centocinquantesimo giorno successivo alla data della prima seduta del nuovo Consiglio regionale;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.