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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 5
Versamento in favore della società Sviluppo Toscana S.p.A.. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 40/2017
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della legge regionale 1 agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), sono aggiunte le seguenti parole: “
Nei limiti di tale stanziamento è possibile il concorso della Regione, attraverso la società Sviluppo Toscana S.p.A., agli oneri di completamento per la messa in esercizio dell’investimento.
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
2. La presentazione della proposta di concordato fallimentare di cui al comma 1, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma tra la Regione Toscana, la Provincia di Prato ed il Comune di Prato, con il quale Provincia e Comune si impegnano a:
a) compartecipare agli oneri di manutenzione, completamento e ripristino di porzioni dell'immobile, anche assunte in locazione con opzione di futuro acquisto;
b) compartecipare alla gestione del progetto per un periodo di almeno cinque anni dall'entrata in esercizio del CREAF di cui al comma 1, sia in termini organizzativi, sia di collaborazione attiva nelle azioni di valorizzazione e promozione ai fini dell’insediamento di imprese e di organismi di ricerca, pubblici e privati.
”.
4. Dopo il comma 6 dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 è aggiunto il seguente:
6 bis. Per il concorso della Regione al finanziamento degli oneri di gestione di cui al comma 2, è autorizzata la spesa massima di euro 90.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 120.000,00 per l’anno 2020, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo Economico e Competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti ” del bilancio di previsione 2018 – 2020.
”.
5. Dopo il comma 6 bis dell’articolo 19 della l.r. 40/2017 è aggiunto il seguente:
6 ter. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
”.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.