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Legge regionale 20 luglio 2018, n. 37

Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 – 2020.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 25 luglio 2018

Art. 17
Opere infrastrutturali per la viabilità locale nel Comune di Livorno
1. Le risorse regionali già liquidate al Comune di Livorno in attuazione dell'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 giugno 2010, n. 93, fino all'importo massimo di euro 3.500.000,00, sono utilizzate quale contributo per la realizzazione delle opere infrastrutturali sulla viabilità locale, di competenza esclusiva del Comune medesimo, relative alla modifica della rotatoria di raccordo tra lo svincolo di uscita dalla variante Aurelia e via di Montenero e alla riqualificazione della viabilità adiacente, previste all'articolo 4 dell'accordo medesimo.
2. Il Comune di Livorno trasmette alla Regione Toscana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i progetti esecutivi delle opere stradali di cui al comma 1, con specifica indicazione di quelle da realizzare a valere sulle risorse regionali del medesimo comma 1, comprensivi di quadri economici di progetto e cronoprogrammi.
3. Il Comune di Livorno invia alla Regione Toscana il collaudo tecnico amministrativo delle opere realizzate, entro dodici mesi dalla data della fine dei lavori e la rendicontazione delle spese sostenute, certificandone la specifica attribuzione alle opere di cui al comma 1.
4. Le risorse regionali di cui al comma 1 non rendicontabili sono restituite dal Comune di Livorno alla Regione Toscana entro dodici mesi dall'invio della documentazione di cui al comma 3.
5. Le risorse regionali di cui al comma 1, non liquidate dal Comune di Livorno entro il 31 dicembre 2022, sono comunque restituite alla Regione Toscana entro l'esercizio successivo.

Note del Redattore:

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 24.

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Parola così sostituita con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

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Parole così sostituite con l.r. 5 dicembre 2018, n. 68, art. 25.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.