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Legge regionale 29 giugno 2018, n. 32

Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 11 luglio 2018

Art. 3
Limiti assunzionali e dotazione organica
1. Il finanziamento della spesa relativa alla procedura di reclutamento speciale (8)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 27.

avviene con l'utilizzo di una quota delle risorse di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 20 luglio 2010, n. 122 , stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato del personale delle categorie della Giunta e del Consiglio regionale, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici, e calcolate in misura corrispondente alla media degli stanziamenti del triennio 2015-2017, oltre che con risorse finanziarie provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, fatta salva la quota non inferiore al 50 per cento destinata alla copertura del fabbisogno di personale tramite reclutamento ordinario.
2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi annualmente, sono definiti:
a) la quota di risorse di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla Sito esternol. 122/2010 e la quota di risorse provenienti dallo spazio occupazionale ordinario, destinate al finanziamento del reclutamento speciale;
b) l'incremento dei posti in dotazione organica in misura corrispondente alle unità di personale immesso in ruolo con l'utilizzo della quota di risorse di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 , stanziate per il finanziamento dei contratti a tempo determinato delle categorie, con esclusione di quelli a supporto degli organi politici.
3. Le risorse di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 28, del d.l. 78/2010 (10)

Parole soppresse con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 61.

sono stabilmente ridotte in misura corrispondente alla quota destinata al finanziamento della spesa per il reclutamento speciale di personale a tempo indeterminato.
4. L'incremento dei posti nella dotazione organica del Consiglio regionale ai sensi del comma 2, lettera b), viene disposta con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
5. Le deliberazioni di cui ai commi 2 e 4 sono adottate, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 20, comma 3, del d.lgs 75/2017 , previa certificazione da parte del Collegio dei revisori circa la sostenibilità a regime della spesa relativa alle procedure speciali di reclutamento di cui alla presente legge.

Note del Redattore:

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La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 , si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 6, comma 2, della legge della Regione Toscana 11 luglio 2018, n. 32 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti), nella parte in cui inserisce i commi 9 ter e 9 quater nell’articolo 29 della legge della Regione Toscana 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale).

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La Corte costituzionale con Sito esternosentenza n. 192 del 5 giugno 2019 si è espressa dichiarando estinto il processo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 32 del 2018, promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost.

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Parole prima sostituite con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 ; poi così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

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Parola così sostituita con l.r. 5 agosto 2021, n. 29, art. 25 .

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Parole così sostituite con l.r. 5 agosto 2022, n. 29, art. 60 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.