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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale



Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera a), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 );


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020) e, in particolare, l’articolo 1, commi da 793 a 799;


Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016) e, in particolare, il capo II;


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 25 maggio 2018;


Considerato quanto segue:


1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 793 a 799, Sito esternodella l. 205/2017 , prevedono il completamento della transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro esercitate attraverso i centri per l’impiego e il contestuale consolidamento delle relative attività a supporto della riforma delle politiche attive del lavoro di cui al Sito esternod.lgs. 150/2015 , da effettuarsi entro la data del 30 giugno 2018;


2. Il processo riorganizzativo del mercato del lavoro viene completato con l’istituzione, in via definitiva, dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI, introdotta con legge regionale 14 ottobre 2014, n. 59 , la cui attuazione era stata sospesa dall’articolo 30, comma 2, della l.r. 82/2015 nelle more della definizione dell’assetto delle competenze istituzionali in materia di lavoro a livello nazionale;


3. Sono di conseguenza trasferite all’ARTI le risorse umane, così come definite dalle convenzioni stipulate ai sensi dell’articolo 28, comma 1, della l.r. 82/2015 , nonché le risorse strumentali e finanziarie;


4. Al personale dell’ARTI, ente dipendente della Regione, si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali e al personale a tempo determinato risultante dalle convenzioni di cui al punto 3 si applicano inoltre le procedure di stabilizzazione di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 796, della l. 205/2017 ;


5. Gli uffici comuni tra province, città metropolitana e Regione, che attualmente esercitano funzioni in materia di mercato del lavoro, istituiti ai sensi dell’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 per la gestione della fase transitoria, cessano la propria attività contestualmente alla data di costituzione dell’ARTI;


6. Viene disciplinato il subentro nelle partecipazioni societarie connesse all’esercizio delle funzioni in materia di mercato del lavoro, che riguarda unicamente le quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione innovazione lavoro, con norme di garanzia già adottate in occasione del riordino delle funzioni di cui alla legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


7. In considerazione del termine ravvicinato per il trasferimento del personale, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.