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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)
Art. 1
Il sistema regionale per l’impiego. Sostituzione dell’articolo 20 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 20 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è sostituito dal seguente:
Art. 20 Il sistema regionale per l'impiego
1. Il sistema regionale per l'impiego è costituito dalla rete delle strutture organizzate ai sensi del presente capo per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 19 e per la gestione dei relativi servizi.
2. I servizi e le misure di politica attiva del lavoro sono definiti dall’
Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150
(Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
).
3. Fanno parte del sistema regionale per l'impiego i centri per l'impiego costituiti ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 18 del d.lgs. 150/2015 .”.
Art. 2
Funzioni della Regione. Sostituzione dell’articolo 21 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 Funzioni della Regione
1. La Regione sviluppa e promuove politiche del lavoro per prevenire e contrastare la disoccupazione, in particolare quella di lunga durata, agevolare l’inserimento lavorativo, favorendo la stabilità del lavoro, la mobilità professionale e le carriere individuali, sostenendo il reinserimento nella vita professionale, in particolare di gruppi svantaggiati a rischio di esclusione sociale, nonché sostenendo azioni positive per le pari opportunità e l’inclusione sociale. La Regione garantisce inoltre l’integrazione con le politiche per l’istruzione e la formazione anche nell’ottica della realizzazione della rete dell’apprendimento permanente.
2. Per il conseguimento dei fini di cui al comma 1 la Regione:
a) definisce gli ambiti territoriali ottimali per l’organizzazione dei servizi pubblici per il
lavoro sulla base di indicatori statistici, aggiornando la relativa disciplina di settore;
b) individua e promuove gli strumenti idonei al raggiungimento delle finalità previste dal comma 1, anche attraverso l’attuazione di politiche del lavoro e interventi di sostegno rivolti alle persone ed alle imprese, nonché a favore dello sviluppo delle strutture e del sistema dei servizi dell'orientamento e del lavoro;
c) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi ai livelli essenziali di prestazioni (LEP) definiti dal
Sito esternod. lgs. 150/2015
;
d) definisce gli obiettivi triennali della rete dei centri per l’impiego;
e) promuove e sostiene iniziative per l’adeguamento e l’innovazione organizzativa della rete regionale dei servizi per il lavoro nonché la riqualificazione e l’aggiornamento degli operatori;
f) promuove e coordina l’organizzazione del mercato del lavoro regionale, con particolare riferimento alla rete regionale di servizi per il lavoro e al raccordo tra operatori pubblici e privati;
g) gestisce il sistema informativo del lavoro regionale nel quadro degli standard e delle procedure definite dal sistema informativo nazionale;
h) programma e coordina le funzioni dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
i) definisce gli standard qualitativi aggiuntivi per l'accreditamento e le autorizzazioni regionali dei soggetti privati;
j) garantisce l’attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali a supporto degli organi politici, gestisce le procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito pluriprovinciale e nazionale;
k) garantisce il raccordo con l'Agenzia nazionale per l'occupazione di cui all'
Sito esternoarticolo 1, comma 4, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183
(Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro);
l) garantisce il raccordo istituzionale con lo Stato e le altre regioni;
m) programma gli interventi a valere sui fondi comunitari, nazionali e regionali.
3. La Regione valorizza la bilateralità fra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori come libera forma di collaborazione tra le parti.
”.
Art. 3
Convenzioni per l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei disabili. Modifiche all’articolo 21 bis della l.r. 32/2002
1. Al comma 1 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “con la provincia interessata” sono sostituite dalle seguenti: “con l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter”.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 bis della l.r. 32/2002 le parole: “la provincia stipula” sono sostituite dalle seguenti: “l’Agenzia di cui all’articolo 21 ter stipula”.
Art. 4
Istituzione dell’Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche all’articolo 21 ter della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica e al comma 1 dell’articolo 21 ter della l.r. 32/2002 le parole: “
Agenzia regionale per il lavoro
” sono sostituite dalle seguenti: “
Agenzia regionale toscana per l'impiego (ARTI)
”.
2. Il comma 4 dell’articolo 21 ter è abrogato.
Art. 5
Funzioni dell’Agenzia. Sostituzione dell’articolo 21 quater della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quater della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quater Funzioni dell’Agenzia
1. L’Agenzia, in coerenza con gli atti di programmazione regionale di cui agli articoli 7 e 8
della l.r. 1/2015
, svolge le seguenti funzioni:
a) gestione della rete regionale dei centri per l’impiego, nonché dei servizi erogati e delle misure di politica attiva alla luce dei LEP e degli standard definiti a livello nazionale e regionale;
b) sottoscrizione di convenzioni con soggetti pubblici e privati accreditati, ai sensi dell’articolo 20 ter, secondo criteri di economicità, cooperazione, integrazione e qualità;
c) gestione degli interventi di politica attiva del lavoro;
d) attuazione di interventi in tema di pari opportunità tra uomini e donne, con particolare attenzione al mercato del lavoro;
e) promozione e gestione di incentivi e agevolazioni alle imprese e ai datori di lavoro a sostegno dell’occupazione di lavoratori in particolari condizioni di svantaggio;
f) gestione degli interventi finalizzati ad assicurare la continuità delle prestazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali;
g) gestione dei servizi relativi all'incontro fra domanda e offerta di lavoro;
h) assistenza tecnica alla Giunta regionale e agli uffici regionali competenti a supporto dello svolgimento delle funzioni e dei compiti in materia di programmazione, indirizzo, monitoraggio, controllo e valutazione delle politiche regionali del lavoro;
i) collaborazione con le strutture regionali competenti per l'integrazione delle politiche del lavoro, della formazione e dell'istruzione, nonché delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
j) collaborazione con le altre agenzie regionali, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con altri enti pubblici e istituzionali;
k) raccordo con i corrispondenti organismi istituiti dallo Stato;
l) gestione del sistema regionale di accreditamento e autorizzazione ivi compresa la tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e autorizzati;
m) gestione delle procedure di licenziamento collettivo e relative agli ammortizzatori sociali di ambito provinciale; supporto alla Regione nelle attività di assistenza e mediazione delle vertenze aziendali presiedute dagli organi politici;
n) gestione degli interventi finanziati con risorse comunitarie, statali e regionali secondo le linee di indirizzo e di attuazione fornite dalla direzione regionale competente per materia;
o) gestione dei servizi relativi al collocamento mirato e all’inserimento lavorativo dei disabili;
p) monitoraggio e analisi delle politiche del lavoro a livello territoriale tramite l'Osservatorio regionale del mercato del lavoro.
2. L'Agenzia può svolgere ulteriori attività relative alle politiche del lavoro, previa autorizzazione della Giunta regionale, attraverso convenzioni con altri organismi competenti in materia.
”.
Art. 6
Articolazione organizzativa. Sostituzione dell’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quinquies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quinquies Articolazione organizzativa
1. L’Agenzia è organizzata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche, che si articolano in uffici territoriali organizzati in centri per l’impiego e servizi territoriali.
2. La struttura centrale di livello regionale dell’Agenzia ha sede in Firenze, negli appositi spazi messi a disposizione gratuitamente dalla Regione.
”.
Art. 7
Organi. Modifiche all’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 21 sexies della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
1 bis. Per quanto non previsto dalla presente legge, agli organi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
(Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
”.
Art. 8
Direttore. Sostituzione dell’articolo 21 septies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 septies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 septies Direttore
1. Il direttore è nominato dal Presidente della Giunta regionale fra soggetti di età non superiore ai sessantacinque anni in possesso di idonea laurea magistrale, o equivalente, e di comprovata esperienza manageriale almeno quinquennale o, in alternativa, con documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o gestionale in strutture pubbliche o private di rilevanti dimensioni nelle materie di competenza dell’Agenzia.
2. L’incarico di direttore ha durata coincidente con quella della legislatura.
3. Il trattamento economico del direttore è determinato dalla Giunta regionale in misura compresa fra gli emolumenti spettanti ai dirigenti regionali di ruolo, di cui all'
articolo 6 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1
(Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e quelli spettanti ai direttori di cui all'articolo 7 della medesima legge.
4. Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato.
5. L'incarico di direttore ha carattere di esclusività ed è subordinato, per i dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell’anzianità di servizio, e i relativi oneri contributivi, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l’incarico conferito, sono a carico del bilancio dell'Agenzia.
6. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente della Regione o di un ente da essa dipendente, l’amministrazione di appartenenza provvede a effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sull’intero trattamento economico corrisposto dall’Agenzia, comprensivi delle quote a carico del dipendente, e a richiedere il rimborso di tutto l’onere da essa sostenuto all’Agenzia, che procede al recupero della quota a carico dell’interessato.
7. Nel caso in cui l’incarico di direttore sia conferito a un dipendente di altra amministrazione pubblica, l'amministrazione di appartenenza provvede ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, comprensivi delle quote a carico del dipendente, sulla base della retribuzione che il dipendente percepiva all'atto del collocamento in aspettativa o alla quale avrebbe avuto diritto, secondo la normale progressione economica all'interno dell'amministrazione stessa, se fosse rimasto in servizio, comprensivi delle quote a carico del dipendente, richiedendo successivamente all’Agenzia il rimborso di tutto l'onere sostenuto.
Qualora il trattamento economico effettivamente corrisposto per l'incarico conferito sia superiore alla retribuzione figurativa già assoggettata a contribuzione da parte dell'amministrazione di appartenenza, l’Agenzia provvede autonomamente ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti su tale differenza.
8. Il trattamento contributivo di cui ai commi 6 e 7 esclude ogni altra forma di versamento.
9. La valutazione del direttore è effettuata dalla Giunta regionale su proposta dell’Organismo indipendente di valutazione.
10. Il contratto del direttore può essere risolto anticipatamente con decreto del Presidente della Giunta regionale, che dispone la revoca della nomina, oltre che per i motivi previsti dall'
articolo 15, comma 4, della l.r. 5/2008
, per i seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal programma annuale di attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
c) valutazione negativa, effettuata ai sensi del comma 9, sul conseguimento degli obiettivi di cui al piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 novies 1;
d) mancata adozione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio oppure adozione degli stessi oltre trenta giorni rispetto ai termini previsti all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 6, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore.
”.
Art. 9
Attribuzioni del direttore. Modifiche all’articolo 21 octies della l.r. 32/2002
a) adotta il regolamento di amministrazione e contabilità e propone alla Giunta regionale la proposta di dotazione organica nell’ambito del piano dei fabbisogni dell’Agenzia, di cui all’articolo 21 quinquiesdecies;”
.
2. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 21 octies della l.r. 32/2002 le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma annuale
”.
c bis) adotta la proposta di piano della qualità della prestazione organizzativa e di relazione sulla qualità della prestazione;
”.
c ter) invia alla Giunta regionale la relazione annuale sull’attività svolta nell’anno precedente;
”.
c quater) adotta, per ciascuna tipologia di erogazione finanziaria, specifici manuali procedimentali in applicazione della normativa comunitaria;
”.
Art. 10
Collegio dei revisori. Sostituzione dell’articolo 21 novies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 novies Collegio dei revisori
1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori contabili, nominati con voto limitato dal Consiglio regionale, che ne individua anche il presidente.
2. Il collegio resta in carica per lo stesso periodo del direttore.
3. Il collegio esamina, sotto il profilo della legittimità contabile ed amministrativa, gli atti che comportano un onere a carico del bilancio e non sono direttamente riferiti alla corresponsione di aiuti a carico dei fondi comunitari.
4. Gli atti di cui al comma 3 sono trasmessi dal direttore, entro cinque giorni dall’adozione, al collegio, che esprime le osservazioni su ognuno di essi entro quindici giorni dal ricevimento ed ha facoltà di acquisire d’ufficio tutta la documentazione.
5. Le osservazioni del collegio sono immediatamente comunicate al direttore che, se ritiene di adeguarsi ai rilievi, adotta i provvedimenti conseguenti dandone immediata comunicazione al collegio medesimo. In caso contrario adotta comunque l’atto motivando le proprie valutazioni e comunicandole al collegio.
6. Il collegio può verificare, nei tre mesi successivi, la legittimità dei pagamenti sugli aiuti
comunitari, richiedendo la necessaria documentazione e formulando le osservazioni in merito al direttore.
7. Il collegio vigila sull’osservanza da parte dell’ente delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all’
Sito esternoarticolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123
(Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'
Sito esternoarticolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
), in conformità con le disposizioni della presente legge, delle direttive del Consiglio regionale e degli indirizzi della Giunta regionale.
8. La relazione con la quale il collegio esprime il parere sul bilancio preventivo dell’ente contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione.
9. Il collegio esprime il giudizio sul bilancio di esercizio in conformità all’
Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39
(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
10. Il collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e a richiedere notizie sull’andamento delle operazioni svolte.
11. Il collegio presenta semestralmente alla Giunta regionale una relazione sull’andamento della gestione finanziaria e amministrativa dell’Agenzia.
12. Al presidente del collegio spetta un’indennità annua pari al 5 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
13. Ai membri del collegio spetta un’indennità annua pari al 4 per cento dell'indennità complessiva, di carica e di funzione, spettante al Presidente della Giunta regionale.
14. Al presidente e ai membri del collegio residenti in comuni diversi dalla sede dell’Agenzia è dovuto il rimborso spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
”.
Art. 11
Sistema di valutazione. Inserimento dell’articolo 21 novies 1 nella l.r. 32/2002 .
1. Dopo l’articolo 21 novies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 novies 1 Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa dell'Agenzia definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori e i valori attesi su cui si basano la
misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi ed esplicita gli obiettivi individuali del direttore. Il piano della qualità della prestazione organizzativa costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione di tutto il personale dell’Agenzia.
2. Il piano di cui al comma 1 è predisposto dal direttore in coerenza con il programma annuale di attività ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
3. La Giunta regionale, nell'ambito di apposite linee guida e in coerenza con quanto previsto dalla
l.r. 1/2009
, definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano di cui al comma 1.
4. Il direttore, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione, che evidenzia i risultati organizzativi e individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dalla Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno.
Art. 12
Programma annuale delle attività. Modifiche all’articolo 21 decies della l.r. 32/2002
1. La rubrica dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è sostituita dalla seguente: “
Programma annuale delle attività
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
31 luglio
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 ottobre
” e le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma annuale
”.
3. Al comma 2 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 le parole: “
piano annuale
” sono sostituite dalle seguenti: “
programma annuale
”.
4. Al comma 3 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 la parola: “
piano
” è sostituita dalla seguente: “
programma
”.
4. Entro i termini previsti per l’invio della richiesta di parere al Consiglio regionale sul bilancio preventivo economico di cui all’articolo 21 duodecies, commi 3 e 4, la Giunta regionale provvede all’approvazione del programma di attività, previa verifica del rispetto degli indirizzi regionali di cui al comma 1, e lo trasmette al Consiglio regionale.
”.
6. Dopo il comma 4 dell’articolo 21 decies della l.r. 32/2002 è aggiunto il seguente:
4 bis. La Giunta regionale prescrive al direttore dell’Agenzia la modifica del programma di attività nel caso in cui ciò si renda necessario al fine di garantire l’allineamento dello stesso al bilancio preventivo economico approvato a seguito del parere del Consiglio regionale.
”.
Art. 13
Bilanci e contabilità. Sostituzione dell’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 duodecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 duodecies Bilanci e contabilità
1. L’esercizio finanziario dell’Agenzia inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre del medesimo anno.
2. I contenuti del bilancio preventivo economico e del bilancio di esercizio sono stabiliti, con deliberazione della Giunta regionale, in conformità alla disciplina statale in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e ai principi contabili regionali.
3. Il bilancio preventivo economico è adottato dal direttore dell’Agenzia e trasmesso alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente all’esercizio di riferimento, unitamente alla relazione del collegio dei revisori. In assenza di rilievi istruttori, entro
quarantacinque giorni dal ricevimento, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione consiliare competente.
4. In caso di rilievi istruttori, la competente struttura della Giunta regionale trasmette all’Agenzia, entro venti giorni dal ricevimento del bilancio, la richiesta di documentazione integrativa oppure di riadozione del bilancio stesso. L’Agenzia trasmette alla Giunta regionale, entro cinque giorni, la documentazione integrativa richiesta oppure, entro quindici giorni, il bilancio riadottato. Entro venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui al periodo precedente, la Giunta regionale trasmette la richiesta di parere sul bilancio al Consiglio regionale, che si esprime nei quindici giorni successivi al parere della commissione.
5. Entro quindici giorni dall’acquisizione del parere consiliare la Giunta regionale approva il bilancio.
6. Il bilancio di esercizio è adottato e trasmesso dal direttore dell’Agenzia alla Giunta regionale entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello cui si riferisce. La Giunta regionale effettua l’istruttoria e propone il bilancio al Consiglio regionale, secondo le modalità e i tempi istruttori di cui ai commi 3 e 4. Il Consiglio regionale approva il bilancio di esercizio entro sessanta giorni dal ricevimento.
7. Il direttore dell’Agenzia, contestualmente al bilancio di esercizio, invia annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sull'andamento della gestione e provvede a fornire alla Regione le informative richieste.
8. L’Agenzia provvede all’acquisizione di forniture e servizi ed alla esecuzione dei lavori secondo la normativa vigente in materia.
”.
Art. 14
Entrate. Sostituzione dell’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 terdecies Entrate
1. Le entrate dell’Agenzia sono costituite da:
a) contributo regionale per le spese di funzionamento, determinato annualmente con legge di bilancio, comprensivo delle risorse di cui all’articolo 1, commi 794 e 797,
Sito esternodella legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020);
b) finanziamenti della Regione finalizzati alle attività previste dal programma annuale, di cui all’articolo 21 decies;
c) altri contributi statali e comunitari;
d) ricorso al credito, nel rispetto delle prescrizioni sul ricorso ad operazioni finanziarie e patrimoniali contenute nell’
articolo 8 della l.r. 65/2010
;
e) ulteriori entrate eventuali.
2. L’Agenzia individua, nel rispetto della normativa vigente in materia, un istituto bancario per l’attività di tesoreria per la gestione degli incassi, oltre che dei pagamenti, sia di spese di funzionamento che di premi e contributi e relativa al pagamento dei premi e contributi, nonché alla gestione delle spese di funzionamento.
3. L’Agenzia stipula con l’istituto bancario individuato ai sensi del comma 2, la convenzione di cui all’
Sito esternoarticolo 47 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385
(Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).
”.
Art. 15
Regolamento di amministrazione e contabilità. Inserimento dell’articolo 21 terdecies 1 nella l.r. 32/2002
1. Dopo l’articolo 21 terdecies della l.r. 32/2002 è inserito il seguente:
Art. 21 terdecies 1. Regolamento di amministrazione e contabilità
1. Il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia è approvato dalla Giunta regionale e definisce i criteri e le modalità per il funzionamento dell’Ente.
2. Il regolamento prevede la separazione tra gestione dei fondi comunitari e gestione di fondi nazionali o regionali.
3. Il regolamento definisce i criteri per la determinazione dei costi delle funzioni e delle attività indicate nel programma annuale, ivi compresi i costi figurativi del personale utilizzato.
”.
Art. 16
Patrimonio. Sostituzione dell’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quaterdecies Patrimonio
1. L'agenzia ha un proprio patrimonio che, nella fase iniziale, è costituito dal contributo al fondo di dotazione assegnato dalla Regione e dai beni mobili trasferiti ai sensi dell’
articolo 25 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28
( Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r.
32/2002. Disposizioni di riordino del mercato del lavoro)
.
Art. 17
Personale. Sostituzione dell’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002
1. L’articolo 21 quinquiesdecies della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 21 quinquiesdecies Personale
1. Al personale dell’Agenzia si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali.
2. Il piano triennale dei fabbisogni dell’Agenzia, nell’ambito del quale è definita la dotazione organica, è approvato dalla Giunta regionale su proposta del direttore.
”.
Art. 18
Commissione regionale permanente tripartita. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 32/2002 le parole: “
limitatamente alle funzioni di competenza regionale,
” sono soppresse.
Art. 19
Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 32/2002
1. L’articolo 25 della l.r. 32/2002 è sostituito dal seguente:
Art. 25 Comitati tecnici territoriali per il collocamento dei disabili
1. L’Agenzia di cui all’articolo 21 ter istituisce comitati tecnici territoriali con compiti relativi alla valutazione delle residue capacità lavorative, alla definizione degli strumenti e delle prestazioni atti all'inserimento e alla predisposizione dei controlli periodici sulla permanenza delle condizioni di inabilità.
2. I comitati tecnici territoriali operano sulla base di linee guida approvate dal direttore dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
3. I comitati tecnici territoriali sono composti dal medico legale e dall'esperto in servizi sociali, componenti della commissione medica operante presso l'Azienda unità sanitaria locale incaricata di effettuare gli accertamenti dello stato invalidante, nonché da un funzionario dell’Agenzia di cui all’articolo 21 ter.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.