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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 31
Disposizioni finanziarie
1. Al finanziamento delle spese dell’Agenzia, stimate in euro 14.671.500,00 per l’anno 2018, euro 29.432.268,00 per l’anno 2019 ed euro 29.532.268,00, si provvede come segue:
a) per euro 10.571.500,00 per l’anno 2018 e per euro 22.432.268,00 per gli anni 2019 e 2020, con le risorse a tal fine destinate alla Regione Toscana ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, commi 794 e 797, Sito esternodella l. 205/2017 e che saranno iscritte sulla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020 secondo quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );
b) per euro 3.850.000,00 per l’anno 2018, per euro 7.000.000,00 per l’anno 2019 e per euro 7.100.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti di cui alla Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018-2020.
2. Ai fini del finanziamento del fondo di dotazione di cui all’articolo 21 quaterdecies della l.r. 32/2002 , come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è autorizzata la spesa di euro 250.000,00 a valere sugli stanziamenti della Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
3. Al fine della copertura della spesa di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2, al bilancio di previsione 2018-2020 sono apportate le seguenti variazioni di uguale importo rispettivamente per competenza e cassa e di sola competenza, nonché nel seguente ordine di approvazione:
Anno 2018:
- in diminuzione, Missione di spesa 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 3.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.750.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, per euro 250.000,00;
Anno 2019:
- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “ Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.000.000,00;
Anno 2020:
- in diminuzione, Missione di spesa 13 “Tutela della salute”, Programma 01 “ Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in diminuzione, Missione di spesa 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00;
- in aumento, Missione di spesa 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 7.100.000,00.
4. Alle spese di cui all’articolo 25, comma 5, la Regione provvede senza oneri aggiuntivi rispetto alle forniture già attivate o in corso di attivazione alla data di entrata in vigore della presente legge.
4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019. (3)

Comma inserito con l.r. 27 dicembre 2018 n. 74, art. 25.

5. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.