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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 28
Partecipazioni societarie
1. L’Agenzia subentra a titolo gratuito nelle quote detenute dalla Provincia di Prato nella società F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro con le modalità stabilite dal presente articolo.
2. Il subentro dell’Agenzia è disposto quando è accertata la sussistenza delle seguenti condizioni, come specificate con deliberazione della Giunta regionale adottata entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) che la società sia partecipata dalla sola Provincia di Prato;
b) che la società sia in possesso dei requisiti statutari richiesti dalla Regione, in particolare per la costituzione dei nuovi organi e per l'esercizio dei poteri di indirizzo e di controllo dell'ente proprietario delle quote;
c) che la società sia in possesso dei requisiti gestionali richiesti dalla Regione, in particolare per verificare che nell’esercizio in corso non siano stati compiuti atti di disposizione patrimoniale eccedenti l'ordinaria amministrazione, o di acquisizione di partecipazioni societarie o di rami d'azienda, che abbiano compromesso l'equilibrio economico e patrimoniale;
d) che la società non sia in situazione di deficit patrimoniale alla data del subentro dell’Agenzia nella proprietà delle quote.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, accerta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2, che consentono il subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione della società. Se la deliberazione che accerta la sussistenza delle condizioni è approvata entro la data di costituzione dell’Agenzia, il subentro nelle quote di partecipazione decorre dal giorno successivo alla data di costituzione. Se la deliberazione è approvata successivamente, il subentro nelle quote di partecipazione è efficace dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della deliberazione medesima.
4. Dalla data del subentro nelle quote di partecipazione, F.I.L. S.r.l - Formazione Innovazione Lavoro è società in house dell’Agenzia, che subentra anche nel contratto di servizio, o negli atti di affidamento comunque denominati aventi la medesima funzione previsti dallo statuto, in corso tra la Provincia di Prato e la società, operando se del caso le modifiche necessarie.
5. Fino alla data del subentro dell’Agenzia nelle quote di partecipazione alla società, la Provincia di Prato continua a gestire gli atti di affidamento in corso, e può stabilire che siano efficaci fino al 31 dicembre 2018; fino a detta data la Regione provvede al rimborso delle spese della provincia ai sensi dell’articolo 30. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per l’eventuale concessione di personale in avvalimento gratuito alla Provincia di Prato per la gestione degli atti di affidamento alla società.
6. Restano ferme in capo alla Provincia di Prato le obbligazioni da essa assunte verso la società prima del subentro dell’Agenzia.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.