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Legge regionale 8 giugno 2018, n. 28

Agenzia regionale toscana per l’impiego (ARTI). Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro.

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, dell' 8 giugno 2018

Art. 24
Cessazione degli uffici comuni
1. Dalla data del trasferimento del personale, cessano di operare gli uffici comuni costituiti al fine di assicurare la continuità dei servizi e l'unitarietà della gestione nel periodo transitorio, di cui all’articolo 28, comma 4 ter, della l.r. 82/2015 .
2. Dalla stessa data l’Agenzia subentra nei procedimenti e nelle attività in corso e nei rapporti generati dagli uffici comuni a decorrere dal 1° gennaio 2016, ad eccezione di quelli di cui al comma 3.
3. Restano nella titolarità delle province e della città metropolitana i procedimenti, le attività e i rapporti in corso relativi alle competenze di cui all’articolo 28, comma 4 bis, della l.r. 82/2015 esercitate dagli uffici comuni per conto delle province e della città metropolitana. Resta pertanto in capo alle medesime province e città metropolitana la gestione dei relativi contenziosi e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.
4. Con uno o più decreti del direttore regionale competente per materia si provvede a effettuare la ricognizione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 2.
5. Con decreto del direttore dell’Agenzia sono stabilite le modalità per la concessione di personale in avvalimento gratuito alle amministrazioni interessate per la conclusione dei procedimenti e delle attività di cui al comma 3, che restano imputati a ogni effetto agli enti competenti.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.