Menù di navigazione

Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

CAPO I
Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS). Modifiche alla l.r. 10/2010
Art. 1
Oggetto della legge. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica “VAS”, di valutazione di impatto ambientale “VIA”, di autorizzazione integrata ambientale “AIA” e di autorizzazione unica ambientale “AUA”), dopo le parole: “
direttiva 2011/92/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
,” sono inserite le seguenti: “
come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 , che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ,
”.
Art. 2
Ambito di applicazione. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
di cui agli allegati II
,” sono inserite le seguenti : “
II bis,
”.
Art. 3
Funzioni dell'autorità competente. Modifiche all'articolo 13 della l.r. 10/2010
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 10/2010 è sostituita dalla seguente:
a) assicura il dialogo con l'autorità procedente o con il proponente e collabora, durante la formazione del piano o programma, all'impostazione della valutazione dello stesso;
”.
Art. 4
Funzioni dell'autorità procedente e del proponente. Modifiche all'articolo 15 della l.r. 10/2010
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della l.r. 10/2010 le parole “ ” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 5
Procedura per la fase preliminare. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 10/2010
1. I commi 2 bis e 3 dell'articolo 23 della l.r. 10/2010 sono abrogati.
Art. 6
Informazione sulla decisione. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 10/2010
1. Il comma 1 dell'articolo 28 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente :
1. L’avviso dell’avvenuta approvazione del piano o programma è pubblicato sul BURT a cura dell’autorità procedente e comunicato all’autorità competente.
Art. 7
Monitoraggio. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 10/2010
1. Al comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 10/2010 le parole “ ” sono sostituite dalle seguenti : “ ”.
Art. 8
Partecipazione della Regione ai procedimenti di VAS di competenza statale o di altro ente. Modifiche all'articolo 33 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell'articolo 33 della l.r. 10/2010 dopo le parole: “
struttura regionale competente in materia di VAS che
” sono inserite le seguenti: “
, in relazione a specifici e rilevanti effetti ambientali,
”.
Art. 9
Disposizioni attuative. Sostituzione dell'articolo 38 della l.r. 10/2010
1. L'articolo 38 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 38 Disposizioni attuative
1. Il regolamento di cui all'articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2015 disciplina il coordinamento tra l'analisi e la valutazione dei piani e programmi di cui all'articolo 10, comma 2, della l.r. 1/2015 e le procedure di VAS di cui al presente titolo II.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 giugno 2011, n. 24/R (Regolamento di disciplina del processo di formazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 16 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 “Norme in materia di programmazione regionale”).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.