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Legge regionale 25 maggio 2018, n. 25

Disposizioni in materia di valutazioni ambientali in attuazione Sito esternodel decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 . Modifiche alla l.r. 10/2010 e alla l.r. 46/2013 .

Bollettino Ufficiale n. 21, parte prima, dell' 1 giugno 2018

Art. 19
Nucleo regionale di valutazione – VIA. Sostituzione dell'articolo 47 bis della l.r. 10/2010
1. L'articolo 47 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 47 bis Nucleo regionale di valutazione – VIA
1. È istituito, con la presente legge, il nucleo regionale di valutazione – VIA, di seguito definito “nucleo”, a cui partecipano gli uffici e gli enti di cui all'articolo 47, comma 3. Il nucleo, nei casi di particolare complessità delle valutazioni da svolgere, esercita funzioni di supporto tecnico nei confronti della Giunta regionale per il rilascio del parere di cui all’articolo 63.
2. Nei casi di cui al comma 1, il nucleo conclude l'istruttoria interdisciplinare condotta dalla struttura operativa di cui all'articolo 47, comma 2, ed è coordinato dalla medesima.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, declina i compiti, definisce le modalità di funzionamento ed esplicita i casi di particolare complessità nei quali il nucleo viene convocato. L'attività svolta dai componenti del nucleo è a titolo gratuito, senza alcun onere aggiuntivo sul bilancio regionale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.