Menù di navigazione

Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 23 gennaio 2018;


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente realizzazione degli interventi pubblici forestali sono previste alcune disposizioni per la redazione dei piani annuali degli interventi proposti dagli enti competenti e viene disciplinata una puntuale procedura per il controllo regionale, anche “in itinere”, dell’attuazione degli stessi;


2. È necessario un particolare impegno per favorire la gestione attiva delle risorse e dei paesaggi forestali, valorizzandone le vocazioni locali e il ruolo multifunzionale del bosco stesso. A tal fine la Regione intende promuovere le comunità del bosco intese come l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive;


3. È necessario affrontare i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, dalla propagazione degli incendi boschivi e dall’abbandono e degrado delle terre anche con nuovi strumenti. A tal fine la Regione prevede che in alcune aree saranno approvati specifici piani di prevenzione antincendi boschivi (AIB) per realizzare interventi colturali straordinari finalizzati a migliorare gli assetti vegetazionali e opere e impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi;


4. La revisione del sistema di controllo dell’attuazione dei piani degli interventi pubblici forestali, che coinvolge anche il ruolo di ente Terre regionali toscane, rende opportuno, nella fase di prima attuazione del nuovo assetto, prevedere un limitato periodo di continuità nella direzione aziendale dell’Ente.


Approva la presente legge:

Art. 1
Interventi pubblici forestali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 39/2000
1. Il comma 3 bis dell’articolo 10 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), è sostituito dal seguente:
3 bis. I soggetti di cui al comma 3, entro il 31 dicembre di ogni anno, presentano alla Giunta regionale la proposta di piano annuale degli interventi in coerenza con la programmazione regionale forestale di cui all’articolo 4, da attuare nell’annualità successiva. La proposta, redatta sulla base di uno schema tipo approvato dalla Regione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge regionale 20 marzo 2018, n. 11 (Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 ), deve essere corredata dal
cronoprogramma dei lavori, preventivamente concordati con la struttura regionale competente e indicare in una specifica sezione le attività svolte in convenzione con i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), ai sensi dell’articolo 10 bis.
”.
2. Dopo il comma 3 quater dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 quinquies. La Giunta regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno, approva il piano annuale degli interventi con la quantificazione delle risorse di cui al comma 3 quater.
”.
3 sexies. Qualora nel corso dell’anno si verifichino gravi processi di degrado o per motivi di pubblica utilità o incolumità, la Regione può chiedere agli enti di adeguare il piano alle nuove esigenze per mettere in sicurezza il territorio.
”.
4. Dopo il comma 3 sexies dell’articolo 10 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
3 septies. La competente struttura della Giunta regionale provvede a liquidare le risorse per stati di avanzamento, tenendo conto del rispetto del cronoprogramma e degli obiettivi di gestione definiti dall’ente Terre regionali toscane ai sensi del comma 3 quater, nonché delle penalità di cui all’articolo 10 ter, comma 3.
”.
Art. 2
Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani. Inserimento dell’articolo 10 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 10 nella l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 10 bis Convenzioni con i consorzi di bonifica nei territori montani
1. Gli interventi di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b) e c), ricadenti nei territori montani, quando costituiscono opere di bonifica di cui all’articolo 3, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), secondo quanto previsto nel piano delle attività di bonifica, sono realizzate anche dai consorzi di bonifica con le convenzioni di cui all’articolo 23, comma 3, della l.r. 79/2012 .
”.
Art. 3
Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici. Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 10 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 10 ter Controllo regionale sull’attuazione dei piani annuali degli interventi pubblici
1. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono semestralmente alla Regione lo stato di attuazione degli interventi previsti nel piano annuale. Nel caso di interventi realizzati in amministrazione diretta ai sensi dell’articolo 12, comma 2, devono essere riportate le ore di lavoro del personale tecnico e amministrativo impiegato.
2. La competente struttura della Giunta regionale verifica, anche tramite sopralluoghi, lo stato di attuazione del piano rispetto al cronoprogramma dei lavori.
3. Eventuali ritardi nell’attuazione del piano annuale degli interventi, non dipendenti da cause di forza maggiore, comportano l’applicazione di penalità nella determinazione del contributo di cui all’articolo 10, comma 3 quater, da assegnare per l’annualità successiva, secondo parametri definiti con provvedimento della Giunta regionale.
”.
Art. 4
Forme di gestione attiva del bosco. Sostituzione dell’articolo 19 della l.r. 39/2000
1. L’articolo 19 della l.r. 39/2000 è sostituito dal seguente:
Art. 19 Forme di gestione attiva del bosco
1. La Regione promuove la gestione attiva del bosco, intesa come l’insieme delle azioni selvicolturali volte a garantire una gestione e uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali senza comportare danni ad altri ecosistemi.
2. Le finalità di cui al comma 1 sono realizzate, in particolare, attraverso:
a) la promozione delle comunità del bosco, come definite all’articolo 19 bis, tramite l’istituzione nell’ambito del sistema informativo regionale di una sezione dedicata a favorire l’incontro tra i proprietari dei boschi, le imprese boschive e gli altri soggetti interessati alla gestione del bosco;
b) la promozione delle forme di gestione associata fra i soggetti di cui all’articolo 18, comma 1, e della stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
”.
Art. 5
Comunità del bosco per la gestione attiva. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 19 bis Comunità del bosco per la gestione attiva
1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimento delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.
4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.
”.
Art. 6
Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 19 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 19 ter Forme associate per la gestione attiva del bosco
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 , la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.”
.
Art. 7
Proventi della gestione. Modifiche all’articolo 31 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 31 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
2 bis. Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, trasmettono all’ente Terre regionali toscane una relazione redatta secondo uno schema tipo approvato dal direttore dell’ente Terre entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 e corredata dalla documentazione contabile con la quale attestano, con riferimento all’annualità precedente, la destinazione dei proventi incassati al finanziamento degli interventi di cui al comma 2.
”.
Art. 8
Elenco regionale delle ditte boschive. Modifiche all’articolo 38 bis della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 38 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
1 bis. Nell’elenco di cui al comma 1 è contenuta una sezione dedicata alle imprese boschive che operano nell’ambito delle comunità del bosco di cui all’articolo 19 bis.
”.
Art. 9
Autorizzazioni al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 , sono aggiunte le parole: “
Tale comunicazione non è dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale.
”.
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.
”.
3. Al comma 6 quinquies dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 , la parola: “
boschive
” è soppressa.
Art. 10
Difesa dei boschi dagli incendi. Competenze dei comuni. Modifiche all’articolo 70 ter della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 70 ter della l.r. 39/2000 è aggiunto il seguente:
1 bis. I comuni assicurano che i piani comunali di protezione civile di cui all’articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), siano coerenti con gli interventi previsti dai piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis.
”.
Art. 11
Pianificazione dell’AIB. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 39/2000
1. Al comma 1 dell’articolo 74, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
b bis) piani specifici di prevenzione AIB di cui all’articolo 74 bis.
”.
Art. 12
Piani specifici di prevenzione AIB. Inserimento dell’articolo 74 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 74 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 74 bis Piani specifici di prevenzione AIB
1. Nelle aree individuate dal piano AIB sono approvati dalla Giunta regionale i piani specifici di prevenzione AIB riferiti a un periodo minimo di dieci anni. Il piano specifico di prevenzione può essere aggiornato nell’arco temporale della sua validità. Il regolamento forestale disciplina le modalità per la realizzazione dei piani specifici di prevenzione AIB.
2. I piani specifici di prevenzione AIB di cui al comma 1 prevedono, in particolare:
a) gli interventi colturali straordinari per migliorare gli assetti vegetazionali degli ambienti naturali e forestali;
b) le opere e gli impianti destinati alla prevenzione ed estinzione degli incendi e la loro puntuale localizzazione.
3. La realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 2 costituisce intervento pubblico forestale di cui all’articolo 10 ed è attuata con le procedure di cui all’articolo 11.
4. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, prescrivono ai proprietari o possessori dei terreni le modalità e i criteri per la coltivazione e l’utilizzazione dei terreni sui quali sono stati realizzati gli interventi e le opere di cui al comma 2.
5. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui al comma 4, si applica la sanzione amministrativa di cui all’articolo 82, comma 8 bis, e gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, possono intervenire in sostituzione dei proprietari o possessori per motivi di sicurezza e incolumità pubblica, ponendo i relativi oneri a carico dei proprietari e possessori inadempienti, secondo le procedure definite nel regolamento forestale.
”.
Art. 13
Sanzioni. Modifiche all’articolo 82 della l.r. 39/2000
1. Dopo il comma 8 dell’articolo 82 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
8 bis. Nel caso di coltivazione e utilizzazione non conformi a quanto indicato nelle prescrizioni di cui all’articolo 74 bis, comma 4, è previsto il pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 a ettaro o frazione.
”.
Art. 14
Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 95 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 95 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 95 bis Clausola valutativa
1. Entro un anno dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 , la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui viene evidenziato lo stato di implementazione delle disposizioni contenute agli articoli 19 bis, 19 ter e 74 bis e le criticità eventualmente emerse in sede di prima attuazione.
2. Entro due anni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 e successivamente con cadenza triennale, la Giunta regionale invia alla commissione competente una relazione in cui vengono riportati i principali risultati ottenuti rispetto all’obiettivo di favorire il recupero delle aree boschive e rispetto all’obiettivo di prevenzione degli incendi boschivi, in particolare la relazione contiene i seguenti elementi:
a) numero di comunità del bosco, soggetti aderenti e superficie gestita;
b) numero forme associate, percentuale di soggetti aderenti per ambito territoriale individuato e superficie gestita;
c) numero di piani specifici di prevenzione AIB adottati, loro durata e superficie interessata;
d) numero di controlli effettuati sul rispetto delle prescrizioni contenute nei piani AIB distinti per anno e per provincia ed esiti dell’attività di controllo, evidenziando le tipologie di irregolarità più frequentemente riscontrate;
e) eventuali criticità emerse in sede di implementazione. “
Art. 15
Permanenza in carica del direttore di ente Terre regionali toscane
1. Il direttore dell’ente Terre regionali toscane in carica alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino all’adozione del bilancio di esercizio 2018 e comunque non oltre il 30 aprile 2019.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.