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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 9
Autorizzazioni al taglio. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 39/2000
1. Alla fine del comma 6 bis dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 , sono aggiunte le parole: “
Tale comunicazione non è dovuta nei casi di tagli di superfici inferiori ad 1 ettaro effettuati in economia dal proprietario esclusivamente per autoconsumo con divieto di commercializzazione del materiale.
”.
6 quater. Il comma 6 ter, lettera b), non si applica in caso di imprenditori agricoli professionali o coltivatori diretti che effettuano, direttamente o tramite i propri dipendenti o tramite i propri coadiuvanti familiari, interventi di taglio e i relativi esboschi su superfici di loro proprietà o di cui mantengono il possesso per almeno cinque anni. L’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto effettuano la comunicazione di cui al comma 6 bis, indicando lo svolgimento in proprio dei lavori.
”.
3. Al comma 6 quinquies dell’articolo 47 della l.r. 39/2000 , la parola: “
boschive
” è soppressa.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.