Menù di navigazione

Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 6
Forme associate per la gestione attiva del bosco. Inserimento dell’articolo 19 ter nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 19 bis della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 19 ter Forme associate per la gestione attiva del bosco
1. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r. 11/2018 , la Giunta regionale impartisce direttive per la costituzione delle forme associate di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b), e per la stipula degli atti di cui all’articolo 18, comma 2.
2. Gli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, individuano l'ambito territoriale idoneo al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 19, comma 1, e al suo interno promuovono le forme di cui all’articolo 19, comma 2, lettera b).
3. Qualora sia indispensabile per la razionale gestione dei boschi e per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 17 e vi sia la richiesta di almeno il 70 per cento dei proprietari, la costituzione dei consorzi forestali può avvenire anche in forma coattiva. La proposta di costituzione è inviata dagli enti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, alla Giunta regionale, che decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta medesima.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.