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Legge regionale 20 marzo 2018, n. 11

Disposizioni in materia di gestione attiva del bosco e di prevenzione degli incendi boschivi. Modifiche alla l.r. 39/2000 .

Bollettino Ufficiale n. 11, parte prima, del 26 marzo 2018

Art. 5
Comunità del bosco per la gestione attiva. Inserimento dell’articolo 19 bis nella l.r. 39/2000
1. Dopo l’articolo 19 della l.r. 39/2000 è inserito il seguente:
Art. 19 bis Comunità del bosco per la gestione attiva
1. Per comunità del bosco si intende l’insieme dei soggetti pubblici e privati che, in accordo, provvedono alla gestione attiva di aree boschive.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della l.r.11/2018 la Giunta regionale approva le modifiche al regolamento forestale volte a disciplinare i contenuti e le modalità per l’implementazione della sezione dedicata alle comunità del bosco di cui all’articolo 19, comma 2, lettera a), compresi i criteri per l’eventuale censimento delle proprietà private e per l’individuazione delle ditte boschive qualificate per la gestione attiva del bosco di cui all’articolo 38 bis, comma 1 bis.
3. Gli enti competenti di cui all’articolo 3 ter, comma 1, implementano e aggiornano il portale per gli ambiti territoriali di competenza.
4. Gli interventi effettuati dalle comunità del bosco sono soggetti all’approvazione di uno degli strumenti di pianificazione di cui all’articolo 48, secondo le disposizioni previste nel regolamento forestale.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.