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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018






PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettere l), p), v) e z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Vista la Sito esternolegge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2010”) e, in particolare, l’articolo 2, comma 186 bis;


Visto il Sito esternodecreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201 , convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214 );


Visto il Sito esternodecreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 11 novembre 2014, n. 164 ;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);


Visto il parere istituzionale, favorevole con osservazioni, della Prima Commissione consiliare, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;


Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 13 dicembre 2017;


Considerato quanto segue:


1. È necessario modificare la legge istitutiva dell’Autorità idrica toscana (AIT) per far fronte ad una complessiva revisione della governance e dell’organizzazione amministrativa dell’ente, al fine di garantirne una maggiore operatività e di superare le criticità emerse nel corso dell’esperienza maturata negli anni trascorsi dalla sua istituzione, in particolare con riferimento al funzionamento degli organi collegiali e alle funzioni del consiglio direttivo e delle conferenze territoriali;


2. In ragione di quanto specificato al punto 1, è pertanto necessario che il consiglio direttivo si qualifichi come organo dell’AIT affiancando alle funzioni consultive, di controllo e di raccordo tra assemblea e direttore generale, funzioni di amministrazione attiva;


3. È necessario, altresì, adeguare la legge regionale al mutato quadro normativo e regolamentare nazionale in tema di regolazione tariffaria, poiché i provvedimenti dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), richiedono la riformulazione o il riassetto di alcune competenze assegnate agli organi dell’ente;


4. È necessario, inoltre, provvedere ad una rimodulazione delle funzioni, già riservate alla Regione dalla l.r. 69/2011 , per l’individuazione e la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale, recepiti nel piano d’ambito in attuazione degli indirizzi e dei programmi del piano ambientale ed energetico regionale (PAER), per una gestione sostenibile della risorse idriche ed in coerenza con le previsioni del piano di tutela delle acque;


5. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi di cui al punto 3, si prevede che essi siano finanziati dal servizio idrico integrato mediante l’istituzione, da parte dell’AIT, di un fondo a ciò dedicato, alimentato da una specifica componente tariffaria approvata da ARERA, nonché da eventuali risorse pubbliche erogate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato;


6. È necessario pertanto introdurre disposizioni di prima applicazione, nelle more dell’affidamento al gestore unico, per assicurare il coordinamento delle gestioni in essere, tramite un apposito accordo quadro, stipulato tra AIT e i soggetti gestori operanti sul territorio regionale, che definisca le modalità di accesso e gestione del fondo di cui al punto 4, nonché le modalità organizzative per la realizzazione degli interventi strategici di interesse regionale con dimensioni sovrambito e la successiva gestione delle connesse infrastrutture;


7. È necessario altresì dettare disposizioni transitorie con riferimento al contratto del direttore generale dell’AIT;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.