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Legge regionale 21 febbraio 2018, n. 10

Disposizioni in materia di servizio idrico. Modifiche alla l.r. 69/2011 .

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 2 marzo 2018

Art. 2
Attribuzione delle funzioni già esercitate dalle autorità di ambito territoriale ottimale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 69/2011
1. Al comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 69/2011 le parole: “
dell’agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua di cui all’
Sito esternoarticolo 10, comma 14, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
(Semestre europeo – Prime disposizioni urgenti per l’economia) convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 12 luglio 2011, n. 106 .” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), di seguito definita Autorità nazionale, di cui all’
Sito esternoarticolo 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 22 dicembre 2011, n. 214
.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.