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Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 3 gennaio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);


Vista la Sito esternolegge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Vista la Sito esternolegge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Considerato quanto segue:


1. L'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina;


2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006 ;


3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


Approva la presente legge


Art. 1
Destinatari dei benefici. Sostituzione dell'articolo 2 della l.r. 55/2006
1. L'articolo 2 della legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), è sostituito dal seguente:
Art. 2 - Destinatari dei benefici
1. I benefici regionali sono corrisposti a coloro che hanno riportato un’invalidità permanente e ai superstiti delle vittime e che siano stati riconosciuti tali ai fini della concessione della speciale elargizione di cui alla Sito esternolegge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti
pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche), alla Sito esternolegge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) ed alla Sito esternolegge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), purchè in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a) residenza in Toscana al momento del verificarsi dell'evento, per coloro che hanno riportato l'invalidità permanente o per le vittime;
b) accadimento dell'evento, da cui è derivata l'invalidità permanente o la morte, nel territorio della Regione Toscana.
2. I benefici di cui alla presente legge sono erogati ai soggetti di cui al comma 1 nella seguente misura percentuale, rispetto al contributo concedibile sulla base delle disposizioni del regolamento di cui all’articolo 4, in relazione all'individuazione delle seguenti soglie dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE):
a) valore ISEE inferiore ad euro 20.000,00: contributo concedibile nella misura del 100 per cento;
b) valore ISEE compreso tra euro 20.000,01 ed euro 25.000,00: contributo concebile nella misura dell’80 per cento;
c) valore ISEE compreso tra euro 25.000,01 ed euro 30.000,00: contributo concedibile nella misura del 70 per cento ;
d) valore ISEE compreso tra euro 30.000,01 ed euro 35.000,00: contributo concedibile nella misura del 60 per cento;
e) valore ISEE compreso tra euro 35.000,01 ed euro 40.000,00: contributo concedibile nella misura del 50 per cento;
f) valore ISEE compreso tra euro 40.000,01 ed euro 45.000,00: contributo concedibile nella misura del 40 per cento;
g) valore ISEE compreso tra euro 45.000,01 ed euro 50.000,00: contributo concedibile nella misura del 30 per cento;
h) valore ISEE compreso tra euro 50.000,01 ed euro 55.000,00: contributo concedibile nella misura del 20 per cento;
i) valore ISEE compreso tra euro 55.000,01 ed euro 60.000,00: contributo concedibile nella misura del 10 per cento;
l) valore ISEE compreso tra euro 60.000,01 ed euro 70.000,00: contributo concedibile nella misura del 5 per cento;
m) valore ISEE superiore ad euro 70.000,01: contributo non concedibile.
”.
Art. 2
Tipologie dei benefici. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 55/2006
Art. 3
Norma transitoria
1. Le richieste relative ai benefici regionali, acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge, sono istruite e definite sulla base della normativa previgente.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.