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Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 76

Revisione degli interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Modifiche alla l.r. 55/2006 .

Bollettino Ufficiale n. 1, parte prima, del 3 gennaio 2019





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 13 agosto 1980, n. 466 (Speciali elargizioni a favore di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere e di azioni terroristiche);


Vista la Sito esternolegge 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Vista la Sito esternolegge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Vista la legge regionale 20 novembre 2006, n. 55 (Interventi a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata);


Considerato quanto segue:


1. L'esperienza maturata nell'applicazione della l.r. 55/2006 rende altamente opportuna una revisione delle tipologie di contributo concedibile, anche in relazione all'esigenza di garantire una maggiore equità nell'accesso ai benefici oggetto di disciplina;


2. L'esigenza esplicitata al punto 1 rende necessario prevedere una soglia reddituale parametrata all’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), cui condizionare la corresponsione e la misura percentuale dei contributi erogati ai sensi della l.r. 55/2006 ;


3. L'attuale previsione di un contributo a compensazione di quanto corrisposto a titolo di imposta municipale sulla prima casa risulta non più congrua, in considerazione del fatto che tale imposta è attualmente corrisposta solo per la proprietà di immobili di lusso, appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;


4. È opportuna la previsione di una norma transitoria, diretta a regolare l'istruttoria delle domande di contributo pervenute al momento dell'entrata in vigore della presente legge.


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.