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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 4
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 ;
b) il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 ;
c) la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);
d) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);
f) l’articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.