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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 13
Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
pari ad euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.