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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 9
Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.
2. Il comma 8 bis dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è abrogato.
3. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
9. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui ai commi 3 e 8, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.