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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 24
Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), è inserito il seguente:
4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 28/2018 , sono aggiunte le parole: “
In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia.”
.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.