Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
Art. 21
Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. Al fine di sostenere economicamente l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l’effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane. (14)
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 ; poi così con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .