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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 21
Contributo straordinario per l'adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata
1. Al fine di sostenere economicamente l’adeguamento e la ristrutturazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata e garantirne l’effettivo riutilizzo sociale, è autorizzata la concessione di contributi agli enti locali assegnatari, a titolo di cofinanziamento, fino a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019.
2. Con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 1.
2 bis. Eventuali economie sullo stanziamento di cui al comma 3 possono essere destinate, secondo modalità definite con deliberazione della Giunta regionale, al finanziamento degli interventi di cui al comma 1 realizzati dall'Azienda Agricola Suvignano S.r.l., confiscata alla mafia, ed assegnata a Ente Terre Regionali Toscane. (14)

Comma inserito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 20 .

3. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con le risorse della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.