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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 15
Finanziamento dei lavori di recupero, riqualificazione e ammodernamento del complesso immobiliare Fortezza da Basso in Firenze
1. Le entrate derivanti dalla alienazione, da parte della Regione, di una quota di proprietà del complesso immobiliare demaniale della Fortezza da Basso in Firenze a favore della Camera di Commercio, Industria e Artigianato di Firenze, sono destinate, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00 e comunque non oltre la quota di proprietà della Regione che residua, per il concorso con gli altri comproprietari alla realizzazione dei lavori previsti dal Piano di recupero adottato dal Comune di Firenze.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte, fino ad un massimo di euro 12.067.000,00, con le risorse della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 05 “Gestione dei beni demaniali e patrimoniali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” ed articolate sul bilancio di previsione regionale secondo la realizzazione dell'investimento in corso di definizione. (28)

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .


Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.