Menù di navigazione

Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 9
Interventi straordinari sulla viabilità locale
1. Per gli interventi sulla viabilità pubblica comunale, sulla base di richieste avanzate alla Regione Toscana entro il 28 febbraio 2019 dai comuni proprietari con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti risultante dall'ultimo censimento, la Giunta Regionale è autorizzata ad erogare, previa sottoscrizione di accordi con i comuni beneficiari che ne disciplinino le modalità attuative, fino ad un massimo di complessivi euro 2.000.000,00 per l'anno 2019.
2. Sarà finanziata dalla Regione Toscana una sola richiesta di contributo per ciascun comune proponente.
3. Gli interventi di cui al comma 1 sono individuati dalla Giunta Regionale privilegiando i comuni con minore popolazione risultante dall'ultimo censimento. I medesimi interventi devono rispettare tutte le seguenti condizioni:
a) essere finalizzati ad interventi di manutenzione straordinaria per il ripristino di tratti di strade pubbliche comunali;
b) essere cofinanziati dalla Regione fino ad un massimo di euro 50.000,00 e, comunque, non oltre l'80 per cento del computo estimativo del costo complessivo dell'intervento.
4. In sede di presentazione della richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, il comune garantisce:
a) la cantierabilità dell'intervento entro il 31 maggio 2019;
b) che il cronoprogramma dell'intervento proposto approvato dal comune preveda la conclusione dei lavori ed il collaudo amministrativo entro il 31 dicembre 2019;
c) l'inattuabilità dell'intervento in assenza del cofinanziamento regionale.
5. Alla richiesta di cui al comma 1, a firma del Sindaco, sono allegati i seguenti elaborati, sottoscritti da personale tecnico:
a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento conforme al comma 3, lettera a);
b) planimetria della strada comunale interessata, con evidenziata la localizzazione dell'intervento in scala opportuna;
c) il computo estimativo complessivo dell'intervento;
d) il cronoprogramma di cui al comma 4, lettera b).
6. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Note soppresse.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.