Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
Art. 7
Finanziamento progettazione di interventi in materia di viabilità regionale
1. La Giunta regionale è autorizzata a finanziare, fino all’importo massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, di euro 675.000,00 (23) per l'anno 2020 (10) e di euro 505.684,14 (36) per l'anno 2021, la progettazione di fattibilità tecnico-economica, definitiva ed esecutiva, di interventi in materia di viabilità regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale ed in coerenza con il piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità (PRIIM) di cui alla l.r. 55/2011 (24), in via preliminare e propedeutica al reperimento del finanziamento per la successiva realizzazione.
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, per un massimo di complessivi euro 1.858.531,14, si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 367.847,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019;
b) fino a un massimo di euro 675.000,00 per l’anno 2020 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2020 – 2022, annualità 2020;
c) fino a un massimo di euro 505.684,14 per l’anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (25)
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 ; poi così con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .