Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018
Art. 6
Dotazione organica dell'Autorità portuale regionale
1. L'Autorità portuale regionale può procedere, nell'anno 2019, all'assunzione di personale tramite procedure di mobilità da altri enti a loro volta sottoposti ai limiti assunzionali previsti dall'
articolo 1, comma 47, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2005”) entro i limiti della spesa massima potenziale della dotazione organica da ultimo adottata.

2. Agli oneri di cui al comma 1, stimati in euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, si fa fronte con le risorse già previste sulla Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporti per vie d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Note del Redattore:
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 ; poi così con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .
Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .