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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73

Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

Art. 24
Interventi straordinari per la viabilità locale nel Comune di Calci
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario al Comune di Calci, fino all’importo massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2019 per interventi di adeguamento del sistema della viabilità di accesso al nuovo sito scolastico nel Comune di Calci e di realizzazione di una rotatoria, anche con le necessarie modifiche sul tracciato dell’esistente strada provinciale.
2. L’erogazione del contributo è subordinata alla stipula di specifico accordo di programma con gli enti locali interessati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 500.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Parole così sostituite con l.r. 18 gennaio 2019, n. 5, art. 2.

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Parole così sostituite con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Comma così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 10.

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Articolo così sostituito con l.r. 16 aprile 2019, n. 19, art. 12.

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Comma così sostituito con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 16 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 17 .

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Nota soppressa.

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 18 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 19 .

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Parola così sostituita con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 13 novembre 2019, n. 65, art. 21 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26 .

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Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 27 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 .

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Comma prima sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 28 ; poi così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 30 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 32 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19 .

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Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 20 .

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Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 21 .

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Nota soppressa.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 22 .

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Nota soppressa.

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Comma prima sostituito con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 23 ; poi così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Parole prima sostituite con l.r. 6 agosto 2021, n. 31, art. 5 ; poi così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 9 .

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Note soppresse.

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44. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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45. Comma così sostituto con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 5.

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46. Parola così sostituita con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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47. Parole così sostituite con l.r. 29 novembre 2021, n. 44, art. 6.

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 .

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Lettera prima aggiunta con l.r. 28 dicembre 2021, n. 55, art. 9 ; poi sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 ; poi così sostituita con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 ; infine così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 14.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 6 .

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Note soppresse.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 7 .

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Parola prima così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole prima così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40, art. 8 ; ed ora così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 15.

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Parole così sostituite con l.r. 3 luglio 2023, n. 25, art. 8 .

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Parole così sostituite con l.r. 27 novembre 2023, n. 42, art. 8 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.