Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 73
Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2019.
Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima,
del 28 dicembre 2018
Art. 2
Sostegno alle PMI del “sistema neve” in Toscana per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita
1. La Giunta regionale, al fine di rafforzare le politiche regionali di sostegno agli investimenti del settore sciistico toscano, è autorizzata a concedere contributi fino all’importo massimo complessivo
di euro 400.000,00 per l'anno 2019, di euro 320.000,00 per l'anno 2020 e di euro 200.000,00 (33) Parola così sostituita con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19.
per l'anno 2021 (19) Parole così sostituite con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 26.
,quale sostegno finanziario a favore di interventi operati da imprese per il rinnovo della vita tecnica degli impianti di risalita, collocati nelle aree vocate agli sport invernali d’interesse locale come elencate all’
articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua con deliberazione le tipologie di intervento ammissibili ai contributi di cui al comma 1, definendo le relative modalità di attribuzione alle micro, piccole e medie imprese proprietarie degli impianti, o gestori degli stessi.
3. Agli oneri per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 si fa fronte:
a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019;
b bis) fino all'importo massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2021, con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021. (34) Lettera aggiunta con l.r. 29 dicembre 2020, n. 98, art. 19.