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Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 12 dicembre 2018

Art. 5
Termini di validità di graduatorie. Interpretazione autentica dell’articolo 74 bis della l.r. 1/2009
1. In via di interpretazione autentica, l’articolo 74 bis della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) si interpreta nel senso di disporre la cessazione dell’efficacia delle sole graduatorie regionali approvate anteriormente alla data del 30 settembre 2003, ferma restando la vigenza, per effetto della normativa statale, di quelle approvate successivamente alla medesima data, delle quali è effettuata apposita ricognizione dalle competenti strutture rispettivamente della Giunta e degli enti dipendenti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.