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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico Sito esternodella legge 22 marzo 1900, n.195 e Sito esternodella legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi);


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e in particolare la parte III;


Visti i criteri per il riordino dei consorzi di bonifica definiti tramite intesa sancita il 18 settembre 2008 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (Intesa sulla proposta per l’attuazione dell’Sito esternoarticolo 27 del Decreto Legge n. 248/2007 , come modificato dalla legge di conversione 28 febbraio 2008, n. 31 – Criteri per il riordino dei consorzi di bonifica);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 );


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 28 giugno 2018;


Visto il parere istituzionale favorevole condizionato della Prima commissione consiliare, espresso nella seduta del 25 luglio 2018;


Considerato quanto segue:


1. La modifica della l.r. 79/2012 si rende necessaria in conseguenza della necessità di ridefinire alcune modalità di svolgimento del diritto di voto per le elezioni del consorzio, in particolare per quanto attiene alle deleghe e all’assegnazione dei seggi, sulla base del criterio maggioritario;


2. Si rende inoltre necessario ridefinire alcune funzioni degli organi del consorzio, in particolare del presidente, e della struttura operativa e tecnico amministrativa al fine di impartire indirizzi di natura organizzativa gestionale per l'attività del consorzio stesso e rafforzare con ciò la governance regionale sui consorzi, peraltro, nel rispetto del vigente assetto istituzionale di cui alla l.r. 79/2012 ;


3. È opportuno inserire nella legge regionale la possibilità che la Regione e i consorzi di bonifica regionali possano stipulare convenzioni con i consorzi interregionali affinché questi ultimi svolgano le attività di cui all’articolo 23, comma 1, della l.r. 79/2012 , laddove non previste dalle proprie leggi regionali di riferimento, anche nelle parti di territorio toscano, al fine di garantire i medesimi standard di manutenzione assicurati dai consorzi di bonifica operanti nel territorio toscano;


4. È prevista l’introduzione del piano della qualità della prestazione organizzativa che consente di misurare gli obiettivi individuali del direttore del consorzio anche al fine di uniformare e coordinare il sistema di valutazione. Si prevede quindi l’introduzione dell’organismo indipendente di valutazione (OIV), composto da soggetti esterni ai consorzi, che ha il compito di monitorare il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, presidiare il processo di valutazione dell’amministrazione nel suo complesso, garantire la correttezza dei processi di misurazione;


5. Viene modificato il sistema sanzionatorio della l.r. 80/2015 , ricalibrando gli importi minimi e massimi in rapporto all’entità delle violazioni compiute e in base all’esperienza applicativa;


6. Viene introdotta la previsione di legge, in forza della quale i consorzi non possono partecipare a società e ad altri enti, nel rispetto Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);


7. Si rende necessario disciplinare la possibilità per i consorzi di bonifica di realizzare interventi anche al di fuori dell’ambito del proprio comprensorio di riferimento in conseguenza di eventi imprevedibili per garantire il buon regime delle acque, per evitare danni a persone e immobili;


8. È stata introdotta la disciplina della gestione e del finanziamento dei sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate ai fini agricoli e/o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue;


9. La modifica della l.r. 80/2015 si rende necessaria per prevedere la possibilità per la Regione di avvalersi dei comuni per l’esercizio di alcune funzioni in materia di difesa del suolo;


10. Inoltre, si rende necessario disciplinare la possibilità, per i comuni, di realizzare opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio idrico, finanziate anche parzialmente con risorse del bilancio regionale e inserite all’interno del documento operativo annuale per il recupero e il riequilibrio della fascia costiera;


11. Si prevede l’entrata in vigore della legge anticipata, rispetto ai termini ordinari, al fine di renderla rapidamente operativa in considerazione delle numerose modifiche di natura organizzativa introdotte, in particolare l’esercizio di un generale potere d’indirizzo e controllo sui consorzi da parte della Regione oltre alla previsione di nuove funzioni in materia di difesa del suolo;


Approva la presente legge:


CAPO I
Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2012, n.79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 )
Art. 1
Attività di bonifica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ) dopo le parole: “
la regimazione dei corsi d’acqua naturali,
” sono inserite le seguenti: “
la stabilità dei terreni declivi finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 79/2012 è abrogato.
Art. 2
Opere di bonifica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 79/2012
1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 79/2012 dopo le parole: “
fenomeni idrogeologici
” sono inserite le seguenti: “
finalizzate alla corretta regimazione del reticolo idrografico;
”.
2. Le lettere e) ed f) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 79/2012 sono abrogate.
Art. 3
Definizioni. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 79/2012
1. Al numero 1) della lettera b), del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 79/2012 , la parola: “
idrografico
” è sostituita con le seguenti: “
di gestione
”.
2. Al numero 2), della lettera b), del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 79/2012 , la parola: “
idrografico
“ è sostituita con le seguenti: “
di gestione
”.
3. Alla lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 79/2012 , le parole: “
in efficienza
“ sono soppresse.
4. Dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 79/2012 , è aggiunta la seguente:
d bis) pronto intervento: i primi interventi urgenti, durante l'evento, di contrasto e prevenzione della pericolosità, tra i quali la rimozione degli ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali, accumuli detritici, che possono impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche danneggiate.
”.
Art. 4
Catasto consortile. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 79/2012 le parole: “
agenzie del territorio
” sono sostituite dalle seguenti: “
agenzie delle entrate
”.
Art. 5
Diritto di voto. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 , dopo le parole: “
ad un voto
” sono inserite le seguenti: “
e non sono ammesse deleghe
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 , le parole: “
al consorzio almeno dieci giorni prima della data delle elezioni
” sono sostituite dalle seguenti: “
con le modalità definite dal regolamento
”.
3. I commi 6 e 7 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 sono abrogati.
4. Dopo il comma 8 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
8 bis. L’assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti è effettuata in ragione del criterio maggioritario, con le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 11, comma 5.
”.
5. Il comma 9 dell’articolo 10 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
9. Al fine di promuovere la partecipazione alle elezioni consortili, il consorzio di bonifica, anche in forma associata, entro il termine di sessanta giorni antecedenti la data fissata per le elezioni, comunica agli aventi diritto al voto le modalità di svolgimento delle elezioni, l’esercizio del diritto di voto e la data di svolgimento delle stesse.
”.
Art. 6
Svolgimento delle elezioni. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 79/2012
1. Al comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 79/2012 , dopo le parole: “
da un numero
” è inserita la seguente: “
minimo
”. Dopo le parole: “
nella sezione
” sono inserite le seguenti: “
secondo le modalità definite nel regolamento di cui al comma 5
”.
Art. 7
Scioglimento dell’assemblea consortile. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2012
1. Il comma 5 dell'articolo 16 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
5. Il commissario straordinario indice le elezioni entro centottanta giorni dalla sua nomina. Le
operazioni elettorali si concludono entro i successivi centottanta giorni
”.
Art. 8
Presidente del consorzio. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 79/2012
1. Il comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
2. Il presidente del consorzio è l’organo esecutivo dell’ente e ne ha la rappresentanza legale.
”.
2. Al comma 5 dell’articolo 17 della l.r. 79/2012 le parole: “
confermato una sola volta
” sono sostituite dalle seguenti: “
eletto solo per due mandati
”.
Art. 9
Funzioni del presidente del consorzio. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art.17 bis - Funzioni del presidente del consorzio
1. Il presidente del consorzio:
a) presiede e convoca l’assemblea consortile;
b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;
c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis;
e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;
f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.
2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
”.
Art. 10
Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012
1. Il comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 79/2012 è sostituito dal seguente:
1. La struttura operativa e tecnico amministrativa dell’ente è affidata al direttore generale.
”.
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Il direttore generale è nominato dal presidente del consorzio d'intesa con il Presidente della
Giunta regionale, sulla base di una rosa di cinque candidati individuati dal presidente del consorzio, sentita l'assemblea, nell'ambito di una procedura comparativa pubblica ai sensi del comma 1 ter.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
1 ter. Ai fini dell'individuazione della rosa di candidati di cui al comma 1 bis, il presidente del consorzio pubblica un avviso pubblico di manifestazione di interesse fra cittadini dei paesi membri
dell'Unione europea aventi comprovata esperienza e qualificazione professionale adeguata alle funzioni da svolgere, in possesso di laurea magistrale come disciplinata dall'ordinamento vigente, che abbiano ricoperto incarichi dirigenziali per almeno cinque anni in enti o aziende pubbliche o private.
”.
4. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
1 quater. L'avviso di cui al comma 1 ter è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e sul sito istituzionale del consorzio.
”.
5. Dopo il comma 5 dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
5 bis. Il direttore generale è soggetto all'applicazione della disciplina dettata dalla normativa regionale e nazionale in materia di inconferibilità, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi.
”.
6. Dopo il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 79/2012 è aggiunto il seguente:
6 bis. La valutazione del direttore generale è effettuata dal presidente del consorzio, su proposta dell'organismo indipendente di valutazione, previo parere della Giunta regionale che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta.
”.
Art. 11
Cessazione dall’incarico di direttore generale. Inserimento dell’articolo 21 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 21 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 bis - Cessazione dall’incarico di direttore generale
1. Il contratto del direttore generale può essere risolto anticipatamente con decreto del presidente del consorzio d'intesa o su richiesta motivata del Presidente della Giunta regionale. Il presidente del consorzio dispone la revoca della nomina per uno dei seguenti motivi:
a) grave perdita del conto economico;
b) mancato conseguimento dei risultati previsti dal piano delle attività per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
c) mancato rispetto degli indirizzi e delle direttive impartiti dal presidente del consorzio, per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale;
d) valutazione negativa, effettuata ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis, sul conseguimento degli obiettivi definiti dal piano della qualità della prestazione organizzativa, di cui all’articolo 21 ter;
e) mancata predisposizione del bilancio di previsione o del bilancio di esercizio per cause imputabili alla responsabilità dello stesso direttore generale.
”.
Art. 12
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.
”.
Art. 13
Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV). Inserimento dell’articolo 21 quater nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 21 ter della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 quater - Composizione e funzioni dell’organismo indipendente di valutazione (OIV)
1. Al fine di uniformare e coordinare il sistema di misurazione e valutazione della qualità della prestazione delineato in rapporto ai risultati conseguiti a livello organizzativo, i consorzi individuano un unico organismo indipendente di valutazione (OIV) per il personale dei sei consorzi, a carattere collegiale, composto da soggetti esterni ai consorzi, dotati di elevata professionalità e di pluriennale esperienza in materia di valutazione nel campo manageriale, o dell’organizzazione e del personale, o della misurazione e valutazione delle prestazioni e dei risultati, con particolare riferimento al settore pubblico e in possesso di diploma di laurea secondo il previgente ordinamento o laurea specialistica.
2. L’OIV è composto, nel rispetto dell’equilibrio di genere, da tre membri. L’incarico è conferito con una decorrenza e per la durata che consenta l'avvio e la conclusione di non più di tre cicli di valutazione e può essere rinnovato una sola volta.
3. I sei presidenti dei consorzi, d’intesa, nominano i componenti dell’OIV di cui al comma 2 e definiscono l’indennità loro spettante. Qualora l’intesa non venga raggiunta, la nomina dei componenti dell’OIV e la definizione dell’indennità sono effettuate dal Presidente della Giunta regionale.
4. L'OIV svolge le seguenti funzioni:
a) monitorare il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, informando tempestivamente la struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica in merito alle criticità riscontrate;
b) presidiare il processo di misurazione e valutazione della qualità della prestazione organizzativa dell’amministrazione nel suo complesso;
c) validare la relazione sulla qualità della prestazione;
d) garantire la correttezza dei processi di misurazione e valutazione;
e) vigilare sulla corretta attribuzione dei premi ai dipendenti;
f) promuovere e attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza;
g) proporre annualmente al presidente del consorzio la valutazione del direttore generale.
5. Per l’espletamento delle funzioni attribuite l’OIV si avvale delle strutture dei consorzi.
”.
Art. 14
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 79/2012
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 79/2012 , dopo le parole: “
la Regione:
” è inserita la seguente lettera:
0 a) può impartire, entro il 30 settembre di ogni anno, con deliberazione della Giunta regionale, indirizzi per l'elaborazione della proposta di piano delle attività di bonifica, in coerenza con quanto disposto dalla vigente normativa e dagli atti della programmazione regionale;
”.
2. Dopo la lettera a) del comma 2 dell'articolo 22 della l.r. 79/2012 è inserita la seguente:
a bis) approva eventuali integrazioni al piano delle attività di bonifica qualora si rendano disponibili nel corso dell’anno di riferimento risorse per la realizzazione di nuove opere di bonifica o di nuove opere idrauliche di quarta e quinta categoria. Il piano delle attività integrato è comunicato all'assemblea consortile;
”.
Art. 15
Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012
a bis) supporto organizzativo all’OIV;
”.
2. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole “
in efficienz
a” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 70/2012 , è inserito il seguente:
2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015 , nell’ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale.
”.
5. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 23 della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
2 quater. Le convenzioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la l.r. 80/2015 .
”.
Art. 16
Partecipazioni a società ed altri enti. Inserimento dell’articolo 23 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 23 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 23 bis - Partecipazioni a società ed altri enti
1. Fermo restando il piano di razionalizzazione delle società partecipate dai consorzi ai sensi Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), i consorzi di bonifica non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società e detenere nuove partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica o in altri enti.
”.
Art. 17
Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 79/2012 la parola: “
approva
” è sostituita dalla seguente: “
adotta
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 79/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 della l.r. 79/2012 è aggiunto il seguente:
2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f).
”.
Art. 18
Piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 79/2012
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 26, della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
1 bis. Il Piano delle attività di bonifica può essere approvato per stralci funzionali e può essere aggiornato nel corso dell’anno di riferimento, su proposta di modifica presentata dal consorzio e fatto salvo quanto disposto all’articolo 22, comma 2, lettera a bis).
”.
2. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 79/2012 , dopo le parole: “
nel rispetto
” sono inserite le seguenti: “
degli eventuali indirizzi e
” e le parole: “
lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere 0 a) e b)
”.
3. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 79/2012 è abrogata.
Art. 19
Interventi urgenti. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 79/2012 dopo le parole: “
medesime e in generale a persone e immobili.
” sono inserite le seguenti: “
Tali interventi possono essere realizzati, se autorizzati dalla Giunta regionale, anche al di fuori dell'ambito del comprensorio di riferimento di ciascun consorzio.
”.
2. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 79/2012 le parole: “
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26
”.
Art. 20
Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali. Inserimento dell’articolo 27 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 27 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 27 bis - Gestione e finanziamento dei sistemi artificiali multifunzionali
1. Al fine di diminuire il rischio idraulico e migliorare i benefici ecologici e igienico-ambientali, i sistemi artificiali con funzioni di captazione, adduzione e distribuzione delle acque utilizzate a fini agricoli o idropotabili, funzioni di scolo, di drenaggio urbano e con ulteriori funzioni promiscue, sono gestiti dai comuni territorialmente interessati che possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
2. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e alla manutenzione straordinaria dei sistemi di cui al comma 1 sono finanziati:
a) per la gestione e manutenzione ordinaria, nella misura massima del 50 per cento con il
contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dell'utilizzazione dei sistemi artificiali;
b) per la manutenzione straordinaria, nella misura massima del 25 per cento, con il contributo consortile proporzionalmente alle funzioni di cui alla presente legge e, per la restante parte, con le risorse dei comuni territorialmente interessati e, ove sussistano, con i proventi derivanti dall'utilizzazione della risorsa idrica.
3. I comuni acquisiscono la custodia dei sistemi artificiali di cui al comma 1.
4. Qualora i sistemi di cui al comma 1 non adempiano ad alcuna delle funzioni di cui alla presente legge, gli stessi sono acquisiti in custodia e gestiti dai comuni territorialmente interessati. Per la loro gestione i comuni possono avvalersi dei consorzi di bonifica.
5. I costi relativi alla gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dei sistemi di cui al comma 4 sono a totale carico dei comuni, che vi partecipano proporzionalmente all'utilizzo del tratto di rispettiva competenza.
6. I sistemi di cui al comma 4, qualora appartenenti al demanio dello Stato, sono trasferiti, previa sdemanializzazione, ai comuni territorialmente interessati. Il decreto di sdemanializzazione costituisce titolo per le relative trascrizioni e per le volture catastali.
7. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idrico e delle relative aree e le concessioni di derivazione nei sistemi artificiali di cui al presente articolo, sono rilasciate ai sensi della l.r. 80/2015 dalla Regione ai singoli utilizzatori.
8. Le concessioni di derivazione possono essere rilasciate, ove sussistano i presupposti, oltre che ai singoli utilizzatori, al comune o ai comuni territorialmente interessati per la distribuzione ai singoli utilizzatori.
”.
Art. 21
Contributo consortile. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
e in caso di comproprietà, la quota parte di contributo consortile spettante a ciascun proprietario
”.
Art. 22
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1, dell'articolo 47 della l.r. 79/2012 le parole: “
documento operativo per la difesa del suolo di cui all'articolo 3 della l.r. 80/2015
” sono sostituite dalle seguenti: “
dal piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26
”.
Art. 23
Disposizione transitoria per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7
1. L’articolo 16, comma 5, della l.r. 79/2012 , così come modificato dall’articolo 7 della presente legge, si applica anche ai procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della l.r. 79/2012 , alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano state ancora indette le elezioni.
2. Il termine di cui all’articolo 16, comma 5, della l.r. 79/2012 , così come modificato dall’articolo 7 della presente legge, per i procedimenti di cui al comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)
Art. 24
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 le parole: “
all'articolo 2, comma 2,”
sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 2, comma 1,
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 dopo le parole: “
opere idrologiche
” sono inserite le seguenti: “
fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e
”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 le parole: “
nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 ,
” sono soppresse.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.
”.
Art. 25
Documento operativo per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 80/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 la parola “
gennaio
” è sostituita dalla parola “
dicembre
” e le parole “
all’anno in corso
” sono sostituite dalle parole “
all’anno successivo
”.
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;
”.
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è inserita la seguente:
d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;
”.
4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è inserita la seguente:
e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche;
”.
5. Al comma 12 dell'articolo 2 della l.r. 80/2015 dopo le parole: “
acquisite al demanio
” è aggiunta la seguente: “
regionale
”.
Art. 26
Conferenza per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 80/2015
1. Il comma 1, lettera d), dell’articolo 4 della l.r. 80/2015 è abrogato.
Art. 27
Sanzioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 80/2015 le parole: “
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 300,00 a euro 3.000,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 80/2015 le parole: “
a euro 12.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
a euro 20.000,00
”.
Art. 28
Sanzioni. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 80/2015 le parole: “
da euro 1.000,00
” sono sostituite con le seguenti: “
da euro 600,00
”.
Art. 29
Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 80/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 80/2015 le parole: “
all’anno in corso
” sono sostituite con le seguenti: “
all’anno successivo
”.
Art. 30
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 80/2015
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 la parola “
gennaio
” è sostituita dalla parola “
dicembre
” e le parole “
all’anno in corso
” sono sostituite dalle parole “
all’anno successivo
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 le parole “ ” sono sostituite con le seguenti “ ”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale;
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune.
”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.
”.
Art. 31
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1 lettera e). Modifiche all’articolo 21 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 80/2015 le parole “
comma 2
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 80/2015 è aggiunto il seguente:
3 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
”.
Art. 32
Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
”.
Art. 33
Abrogazioni. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 80/2015
1. L’articolo 26 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
Art.26 - Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la l.r. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’Sito esternoarticolo 63 del d.lgs. 152/2006 .
”.
Art.34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.