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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 9
Funzioni del presidente del consorzio. Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 17 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art.17 bis - Funzioni del presidente del consorzio
1. Il presidente del consorzio:
a) presiede e convoca l’assemblea consortile;
b) detta gli indirizzi per l’organizzazione e la gestione complessiva del consorzio in coerenza con gli eventuali indirizzi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera 0a), e con il piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 26, comma 1;
c) approva il piano della qualità della prestazione organizzativa;
d) valuta il direttore generale ai sensi dell'articolo 21, comma 6 bis;
e) è responsabile della predisposizione da parte della struttura amministrativa degli atti di competenza dell’assemblea;
f) approva tutti gli atti che non sono riservati alla competenza dell’assemblea o attribuiti dallo statuto alla struttura amministrativa.
2. Il presidente relaziona semestralmente all’assemblea consortile sul proprio operato e può essere sostituito dall’assemblea per uno dei seguenti motivi ad esso imputabili, previo espletamento di apposito contradditorio:
a) ripetute e gravi violazioni di legge o dello statuto;
b) gravi ritardi nell’attuazione del piano delle attività di bonifica, nonché di gravi irregolarità amministrative e contabili.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.