Menù di navigazione

Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 12
Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione. Inserimento dell’articolo 21 ter nella l.r. 79/2012
1. Dopo l'articolo 21 bis della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
Art. 21 ter - Piano della qualità della prestazione organizzativa e relazione sulla qualità della prestazione
1. Il piano della qualità della prestazione organizzativa del consorzio:
a) definisce annualmente, con proiezione triennale, gli obiettivi, gli indicatori ed i valori attesi su cui si basa la misurazione, la valutazione e la rendicontazione dei risultati organizzativi;
b) esplicita gli obiettivi individuali del direttore generale del consorzio;
c) costituisce il riferimento per la definizione degli obiettivi e per la conseguente misurazione e valutazione della qualità della prestazione del direttore.
2. Il piano della qualità della prestazione organizzativa è predisposto, in coerenza con gli indirizzi di cui all’articolo 17 bis, comma 1, lettera b), e con la proposta relativa al piano delle attività di bonifica di cui all’articolo 25, comma 1, dal direttore generale, che lo invia alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Il piano è approvato dal presidente del consorzio entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, previo parere della Giunta regionale.
3. La Giunta regionale definisce la cadenza periodica e le procedure per l'effettuazione dei monitoraggi circa lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti nel piano della qualità della prestazione organizzativa.
4. Il direttore generale, a conclusione dell'intero ciclo di programmazione, misurazione e valutazione, predispone una relazione sulla qualità della prestazione che evidenzia i risultati organizzativi ed individuali raggiunti nell'anno precedente. La relazione è approvata dal presidente del consorzio entro il 30 aprile di ogni anno, ed è inviata alla struttura regionale competente in materia di consorzi di bonifica.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.