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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015 n.80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)
Art. 24
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 80/2015
1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 le parole: “
all'articolo 2, comma 2,”
sono sostituite dalle seguenti: “
all'articolo 2, comma 1,
”.
2. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 dopo le parole: “
opere idrologiche
” sono inserite le seguenti: “
fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, della l.r. 79/2012 e
”.
3. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 le parole: “
nonché compiti di pronto intervento idraulico sulle opere idrauliche di seconda categoria e su tutto il reticolo idrografico e di gestione individuato ai sensi dell’articolo 22, comma 2, lettera e), della l.r. 79/2012 ,
” sono soppresse.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 80/2015 è aggiunto il seguente:
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera e), la Regione può avvalersi dei comuni ricadenti nel territorio di riferimento, previa stipula di apposita convenzione.
”.
Art. 25
Documento operativo per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 80/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 la parola “
gennaio
” è sostituita dalla parola “
dicembre
” e le parole “
all’anno in corso
” sono sostituite dalle parole “
all’anno successivo
”.
2. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
d) le eventuali opere per la cui progettazione e realizzazione la Regione si avvale dei consorzi di bonifica e dei comuni ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 2 bis, ivi comprese quelle inserite in programmi d’intervento finanziati con risorse statali, con il relativo cronoprogramma;
”.
3. Dopo la lettera d) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è inserita la seguente:
d bis) le eventuali opere idrauliche finanziate e realizzate dai privati ai sensi dell'articolo 3 bis;
”.
4. Dopo la lettera e) del comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 80/2015 è inserita la seguente:
e bis) il quadro conoscitivo di riferimento per la progettazione e realizzazione delle opere idrauliche, di bonifica e idrogeologiche;
”.
5. Al comma 12 dell'articolo 2 della l.r. 80/2015 dopo le parole: “
acquisite al demanio
” è aggiunta la seguente: “
regionale
”.
Art. 26
Conferenza per la difesa del suolo. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 80/2015
1. Il comma 1, lettera d), dell’articolo 4 della l.r. 80/2015 è abrogato.
Art. 27
Sanzioni. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 80/2015 le parole: “
da euro 1.000,00 a euro 6.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
da euro 300,00 a euro 3.000,00
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 80/2015 le parole: “
a euro 12.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “
a euro 20.000,00
”.
Art. 28
Sanzioni. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 80/2015 le parole: “
da euro 1.000,00
” sono sostituite con le seguenti: “
da euro 600,00
”.
Art. 29
Documento operativo per la gestione sostenibile degli usi della risorsa idrica. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 80/2015
1. Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 80/2015 le parole: “
all’anno in corso
” sono sostituite con le seguenti: “
all’anno successivo
”.
Art. 30
Programmazione regionale degli interventi per il recupero e riequilibrio della fascia costiera. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 80/2015
1. Nell’alinea del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 la parola “
gennaio
” è sostituita dalla parola “
dicembre
” e le parole “
all’anno in corso
” sono sostituite dalle parole “
all’anno successivo
”.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 le parole “ ” sono sostituite con le seguenti “ ”.
3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è sostituita dalla seguente:
b) le opere di manutenzione con relativo cronoprogramma, riguardanti il territorio di un solo comune e realizzate dallo stesso, direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo, finanziate, anche parzialmente, con risorse del bilancio regionale;
”.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
2 bis. Ai fini di cui al comma 2, lettera b), per le opere di manutenzione direttamente connesse e funzionali alla gestione del demanio marittimo riguardanti il territorio di un solo comune, si intende:
a) la progettazione e realizzazione di interventi di riprofilatura stagionale della spiaggia, che consistono in interventi di versamento sulla spiaggia di sedimenti marini o di materiali geologici inorganici finalizzati al rimodellamento stagionale dell’arenile e con quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia;
b) la progettazione e realizzazione di altri interventi di manutenzione connessi e funzionali alla gestione del demanio marittimo finalizzati a mantenerne le corrette condizioni di utilizzo che riguardino un tratto dello stesso all'interno del territorio di un solo comune.
”.
5. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
3 bis. Per le opere di cui al comma 2, lettera b), il documento operativo per il recupero ed il riequilibrio della fascia costiera stabilisce le modalità di recupero delle risorse destinate agli interventi in caso di inadempimento o ritardo dei comuni.
”.
Art. 31
Modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 17, comma 1 lettera e). Modifiche all’articolo 21 della l.r. 80/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 80/2015 le parole “
comma 2
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 21 della l.r. 80/2015 è aggiunto il seguente:
3 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera e), è rilasciata entro novanta giorni dalla presentazione della relativa istanza.
”.
Art. 32
Inserimento dell'articolo 24 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l'articolo 24 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 24 bis - Direttive per la conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d'acqua
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana, con deliberazione, direttive finalizzate alla conservazione e la protezione dell’ecosistema toscano nell'ambito della progettazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi di acqua.
2. Le direttive di cui al comma 1 possono prevedere azioni, da parte dei consorzi di bonifica, finalizzate ad attività di formazione in materia di ecologia, botanica, ornitologia, conservazione della biodiversità.
3. Fino all'approvazione delle direttive di cui al comma 1, rimangono in vigore le “Direttive sui criteri progettuali per l’attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica” approvati con delibera n. 155 del 20 maggio 1997 del Consiglio Regionale della Regione Toscana.
”.
Art. 33
Abrogazioni. Sostituzione dell'articolo 26 della l.r. 80/2015
1. L’articolo 26 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
Art.26 - Abrogazioni
1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, la l.r. 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) è abrogata.
2. Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, e 17 della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall’istituzione delle autorità di bacino distrettuali di cui all’Sito esternoarticolo 63 del d.lgs. 152/2006 .
”.
Art.34
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.