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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 17
Proposta relativa al piano delle attività di bonifica. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 79/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 79/2012 la parola: “
approva
” è sostituita dalla seguente: “
adotta
”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 79/2012 è aggiunto il seguente:
2 bis. Nel caso in cui i consorzi di bonifica omettano di predisporre o aggiornare la proposta relativa al piano della attività di bonifica, la Giunta regionale diffida il consorzio inadempiente fissando un termine entro il quale adempiere. Qualora il consorzio non adempia nel termine fissato dalla Giunta regionale, il Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni, nomina un commissario ad acta ai sensi della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione), con oneri a carico del consorzio, che procede all'adozione della proposta relativa al piano della attività di bonifica.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 25 della l.r. 79/2012 è aggiunto il seguente:
2 ter. Fino all'approvazione del piano delle attività da parte della Giunta regionale, i consorzi di bonifica possono dare attuazione solo alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'articolo 23, comma 1, lettere c), d) ed f).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.