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Legge regionale 11 dicembre 2018, n. 70

Disposizioni in merito all’organizzazione, alle funzioni e alla disciplina dei consorzi di bonifica e nuove funzioni in materia di difesa del suolo. Modifiche alla l.r. 79/2012 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 57, parte prima, del 14 dicembre 2018

Art. 15
Funzioni del consorzio di bonifica. Modifiche all’articolo 23 della l.r. 79/2012
a bis) supporto organizzativo all’OIV;
”.
2. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 23 della l.r. 79/2012 le parole “
in efficienz
a” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della l.r. 70/2012 , è inserito il seguente:
2 bis. Il consorzio di bonifica interregionale può svolgere, previa stipula di convenzione con la Regione e con i consorzi di bonifica regionali confinanti con il proprio comprensorio, nell’ambito del proprio comprensorio interregionale, le attività di cui al comma 1, connesse e funzionali alle attività e agli interventi svolti nel comprensorio regionale.
”.
4. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 23 della l.r. 79/2012 è inserito il seguente:
2 ter. La Regione, previa stipula di apposita convenzione, può avvalersi dei consorzi di bonifica interregionali per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 2, comma 2, della l.r. 80/2015 , nell’ambito del territorio toscano ricadente nel comprensorio interregionale.
”.
5. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 23 della l.r.79/2012 è inserito il seguente:
2 quater. Le convenzioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter definiscono le modalità di finanziamento in coerenza con la presente legge e con la l.r. 80/2015 .
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.