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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 6
Titoli abilitativi degli interventi edilizi straordinari. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 24/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente), le parole: “
31 dicembre 2018
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2020
”.
Art. 7
Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 32/2009
1. Dopo il comma 2 ter dell'articolo 4 della legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari) è aggiunto il seguente:
2 quater. Per il programma pluriennale di cui all'articolo 3 ed il progetto di cui all'articolo 3 bis, è autorizzata la spesa di euro 200.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
”.
Art. 8
Gruppo tecnico regionale di verifica. Modifiche all’articolo 40 ter della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 40 ter della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è sostituito dal seguente:
3. Ai membri del gruppo di verifica compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.
2. Dopo il comma 7 dell'articolo 40 ter della l.r. 51/2009 è aggiunto il seguente:
7 bis. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza spettanti ai componenti del gruppo di verifica, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 9
Gruppo tecnico regionale di valutazione. Modifiche all'articolo 42 della l.r. 51/2009
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
3. Ai membri del gruppo di valutazione compete un'indennità di presenza ed il rimborso delle spese sostenute, secondo quanto stabilito per i dirigenti regionali.
”.
2. Il comma 8 bis dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è abrogato.
3. Il comma 9 dell'articolo 42 della l.r. 51/2009 è sostituito dal seguente:
9. La Giunta regionale, con deliberazione, disciplina la corresponsione delle indennità di presenza di cui ai commi 3 e 8, determinandone gli importi, i criteri e le modalità di erogazione; l'importo delle indennità è determinato tenendo conto della funzione dell'organismo, della complessità dell'attività che è chiamato a svolgere, dell'impegno richiesto ai componenti e delle conseguenti responsabilità.
”.
Art. 10
Segretario generale dell'Autorità portuale. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 23/2012
1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 7 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ), è aggiunto il seguente:
5 ter. Qualora nell'organico dell'ente non sia presente un dirigente, il segretario generale, in caso di assenza temporanea, è sostituito, previo accordo con il direttore della direzione regionale competente in materia, da quest'ultimo o da altro dirigente da lui individuato all'interno della direzione.
”.
Art. 11
Organo di controllo interno. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 40/2012
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana) è inserita la seguente:
"
d bis) svolge il ruolo di organo di controllo interno per la relazione sui conti giudiziali degli agenti contabili della Regione;
”.
Art. 12
Indennità e rimborso spese. Modifiche all'articolo 10 della l.r. 40/2012
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 le parole: “
pari al 20
" sono sostituite dalle seguenti: “
pari al 22
”.”
2. Al comma 2 bis dell'articolo 10 della l.r. 40/2012 la parola: “
35
” è sostituita dalla seguente: “
37
”.
Art. 13
Sistema tangenziale di Lucca. Modifiche all'articolo 45 bis della l.r. 77/2012
1. Al comma 2 bis dell'articolo 45 bis della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013), le parole: “
fino all’importo massimo di euro 2.000.000,00 per l'anno 2018, di euro 4.000.000,00 per l'anno 2019 e di euro 6.500.000,00 per l'anno 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
pari ad euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 e di euro 4.000.000,00 per l'anno 2021
”.
2. Il comma 3 bis dell'articolo 45 bis della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3 bis. All'onere di spesa di cui al comma 2 bis, pari a euro 11.000.000,00 per l'anno 2020 ed euro 4.000.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2020 e 2021.
”.
Art. 14
Unificazione dei fondi per il personale. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 22/2015
1. Dopo il comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002,67/2003,41/2005,68/2011,65/2014), è aggiunto il seguente:
10 bis. A decorrere dall'anno 2018 cessano gli specifici fondi costituiti a norma del comma 7 e le relative risorse confluiscono nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana. A seguito dell'unificazione dei fondi, cessano le disposizioni di cui al comma 5 relative al divieto di incremento del trattamento economico del personale trasferito e si applicano gli accordi sottoscritti con le rappresentanze sindacali dei lavoratori.
”.
Art. 15
Contributi straordinari per la viabilità nei Comuni di Pisa e San Giuliano. Modifiche all'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 26 quaterdecies della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “
fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2018 e fino all'importo massimo di euro 400.000,00 per il 2019
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino all'importo massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 26 quaterdecies della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 16
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio. Abrogazione dell'articolo 24 della l.r. 40/2017
1. L'articolo 24 della legge regionale 1° agosto 2017, n. 40 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2017-2019. Modifiche alle leggi regionali 29/2009, 59/2009, 55/2011, 77/2013, 86/2014, 82/2015, 89/2016 e 16/2017), è abrogato.
Art. 17
Aree demaniali portuali. Modifiche all'articolo 26 della l.r. 40/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 le parole: "
euro 1.000.000,00 per l'anno 2018
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 600.000,00 per l'anno 2019
".
2. Il comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 40/2017 è sostituito dal seguente:
"
2. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte per euro 600.000,00, con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 03 "Trasporto per vie d'acqua", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
".
Art. 18
Contributo all'Azienda USL Toscana centro per il supporto all'attività di vigilanza sul territorio pratese. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 77/2017
1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), è sostituito dal seguente:
1. La Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 350.000,00 per l'anno 2018 e di euro 185.500,00 per l'anno 2019 in favore dell'Azienda USL Toscana centro, ai fini della stipula, da parte dell'azienda medesima, di un accordo di collaborazione con il Comune di Prato per lo svolgimento, da parte della polizia municipale, di attività di affiancamento nelle azioni di vigilanza effettuate nell'ambito del piano straordinario di controlli per il lavoro sicuro nell'area Toscana centro.
”.
2. Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per euro 350.000,00 per l'anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per euro 185.500,00 per l'anno 2019, con gli stanziamenti della Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza”, Programma 02 “Sistema integrato di sicurezza urbana”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 19
Manutenzione dell'itinerario della Via Francigena. Modifiche all'articolo 6 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 , le parole: “
e 2020
” sono sostituite dalle seguenti: “
, 2020 e 2021
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa:
a) di euro 120.000,00 per l'anno 2018, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) di euro 120.000,00 per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.”
.
Art. 20
Interventi contro la violenza di genere. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 77/2017
1. Alla fine del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 , sono aggiunte le parole: “
, 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021
”.
2. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 77/2017 è inserito il seguente:
4 bis. Agli oneri di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 605.000,00 per l'anno 2019, 205.000,00 per l'anno 2020 e 205.000,00 per l'anno 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 04 “Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
”.
Art. 21
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 , la parola: “
5.000.000,00
” è sostituita dalla seguente: “
6.000.000,00
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. All'onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
a) per l’importo massimo di euro 2.500.000,00 per l'anno 2018 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) per l'importo massimo di euro 3.500.000,00 per l'anno 2019 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 02 “Trasporto pubblico locale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 22
Manutenzione rete ciclabile. Modifiche all'articolo 14 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 le parole: “
, per l'anno 2018,
” sono sostituite dalle seguenti: “
, per gli anni dal 2018 al 2021,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 77/2017 è sostituito dal seguente:
2. La copertura dei finanziamenti di cui al comma 1 è assicurata:
a) fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2018, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese
correnti” del bilancio di previsione 2018 – 2020, annualità 2018;
b) fino a un massimo di euro 888.000,00 per il triennio 2019-2021, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019 – 2021, secondo la seguente ripartizione:
1) euro 174.000,00 per l'anno 2019;
2) euro 214.000,00 per l'anno 2020;
3) euro 500.000,00 per l'anno 2021.
”.
Art. 23
Interventi finalizzati alla rimozione delle problematiche indotte dai tratti coperti dei corsi d'acqua. Modifiche all'articolo 18 della l.r. 77/2017
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 , le parole: “
, per l'anno 2018,
” sono soppresse.
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della l.r. 77/2017 è aggiunto il seguente:
5 bis. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 530.000,00 per l'anno 2019 ed euro 1.000.000,00 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021.
”.
Art. 24
Disposizioni sui beni immobili utilizzati dall’Agenzia regionale toscana per l’impiego. Modifiche all'articolo 27 della l.r. 28/2018
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 27 della legge regionale 8 giugno 2018, n. 28 (Agenzia regionale toscana per l’impiego “ARTI”. Modifiche alla l.r. 32/2002 . Disposizioni di riordino del mercato del lavoro), è inserito il seguente:
4 bis. L’Agenzia e il comune interessato, nell’ambito della ridefinizione dei rapporti di cui al comma 4, individuano l’immobile idoneo per lo svolgimento delle funzioni e, se del caso, l’immobile destinato allo svolgimento delle funzioni in via transitoria. Individuano altresì le attività e gli interventi che spettano a ciascun ente e il soggetto che vi dà attuazione, con facoltà di trasferire le risorse necessarie dal soggetto cui spettano gli interventi al soggetto attuatore. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia in ragione del periodo di uso dell’immobile in via transitoria, all’Agenzia spettano gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 5 dell’articolo 27 della l.r. 28/2018 , sono aggiunte le parole: “
In tal caso, l’accordo può altresì prevedere che detti interventi siano o possano essere realizzati dall’ente proprietario con spesa a carico dell’Agenzia, secondo modalità di trasferimento delle risorse stabilite dal direttore dell’Agenzia.”
.
Art. 25
Disposizioni finanziarie. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 28/2018
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 31 della l.r. 28/2018 è inserito il seguente:
4 bis. Al finanziamento delle spese inerenti agli eventuali oneri di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 27, comma 4 bis, fino ad un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, Programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.
”.
Art. 26
Contributo straordinario ai comuni facenti parte dell'Unione dei comuni Amiata-Val d'Orcia e dell'Unione comuni montani Amiata Grossetana. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 37/2018
1. L'articolo 12 della legge regionale 20 luglio 2018, n. 37 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2018 - 2020) è abrogato.
Art. 27
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.