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Legge regionale 27 dicembre 2018, n. 74

Legge di stabilità per l'anno 2019.

Bollettino Ufficiale n. 61, parte prima, del 28 dicembre 2018

CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Imposta regionale sulle concessioni statali. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 2/1971
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), è sostituito dal seguente:
2. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile è commisurata:
a) relativamente alle concessioni di beni del demanio idrico e delle relative aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), al 50 per cento del canone di concessione;
b) relativamente alle concessioni di derivazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della l.r. 80/2015 , al 10 per cento del canone di concessione;
c) relativamente alle concessioni di beni del demanio marittimo, al 25 per cento del canone statale di concessione e del canone assunto a base di calcolo degli indennizzi di cui all'Sito esternoarticolo 8 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 494 ;
d) relativamente alle concessioni per l’occupazione e l'uso di risorse minerarie e geotermiche, al 300 per cento del canone di concessione.
”.
2. Ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 , dopo la parola: “
rilasciate
” sono inserite le seguenti: “
o rinnovate
”.
Art. 2
Termine per il pagamento dell'imposta. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 2/1971
1. Il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 è sostituito dal seguente:
1. L'imposta è corrisposta dal concessionario entro il 31 dicembre dell'anno in cui devono essere versati il canone di concessione, le somme dovute a titolo di conguaglio dei canoni anche per anni pregressi, e gli indennizzi di cui all'Sito esternoarticolo 8 del d.l. 400/1993 convertito, con modificazioni, dalla Sito esternol. 494/1993 .
”.
Art. 3
Imposta regionale sulle concessioni statali del demanio idrico di cui alla l.r. 80/2015 e addizionale regionale al canone per l'utenza di acqua pubblica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2016
1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015), le parole: “
di cui al comma 1 lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “ ”.
Art. 4
Abrogazioni
1. Sono abrogate le seguenti leggi o disposizioni regionali:
a) il comma 6 dell'articolo 1 della l.r. 2/1971 ;
b) il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 2/1971 ;
c) la legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo);
d) gli articoli 11 e 12 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);
e) i commi 1 e 2 dell'articolo 17 della legge regionale 4 ottobre 2016, n. 68 (Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio 2016. Modifiche alle leggi regionali 42/1998, 32/2002, 21/2010, 66/2011, 77/2012, 77/2013, 86/2014, 70/2015, 81/2015);
f) l’articolo 33 della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 88 (Legge di stabilità per l'anno 2017).
Art. 5
Proroga del blocco dell'imposta regionale sulle concessioni di demanio idrico e delle relative aree
1. Per l’anno 2019 è ridotta del 100 per cento:
a) l’aliquota dell’imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), della l.r. 2/1971 ;
b) l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile per i canoni relativi alle concessioni uso ormeggi per occupazioni di durata pari o inferiore a sei mesi.
2. Le minori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stimate in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2019 – 2021, annualità 2019.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.