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Legge regionale 5 dicembre 2018, n. 68

Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione 2018-2020.

Bollettino Ufficiale n. 56, parte prima, del 12 dicembre 2018

Art. 28
Contributo all'Azienda ospedaliero-universitaria pisana
1. La Giunta regionale è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero-universitaria (AOU) pisana la somma di euro 700.000,00 per l'anno 2018, quale contributo per lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'immobile situato a Pisa in Via Zamenhoff, per consentire il trasferimento di dipendenti regionali dall'immobile della Provincia di Pisa in via Vittorio Emanuele, previa sottoscrizione di un accordo per la messa a disposizione, a titolo gratuito, del bene, della durata di dodici anni, in vigenza del quale la Regione gestirà a proprie spese la manutenzione ordinaria e quella straordinaria dell'immobile, che rimarrà nella proprietà dell'AOU pisana.
2. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge non si dà più corso alla cessione in uso per funzioni relativa all’immobile, già prevista dal punto 2.1. dell’allegato H alla legge regionale 3 aprile 2017, n. 16 (Disposizioni per il recepimento degli accordi conseguenti il riordino delle funzioni provinciali. Modifiche alla l.r. 22/2015 e alla l.r. 70/2015 ).
3. Fino al trasferimento del personale regionale e dei beni mobili di proprietà della Regione presenti nell’immobile di cui al punto 2.1. dell’allegato H alla l.r. 16/2017 , la gestione del suddetto bene è regolata dall’accordo approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2015, n. 1271, in attuazione dell’articolo 8, comma 6 ter, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014). La Giunta regionale provvede al rimborso delle spese sostenute dalla Provincia di Pisa a norma dell’accordo medesimo e, almeno centottanta giorni prima del previsto trasferimento del personale e dei beni, comunica alla Provincia la data del trasferimento.
4. La Giunta regionale rimborsa all’ente proprietario la quota di propria spettanza degli oneri per interventi di manutenzione straordinaria in proporzione alla durata dell’effettivo utilizzo della sede rispetto alla durata originariamente stabilita nell’allegato H della l.r. 16/2017 .
5. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 700.000,00 per l'anno 2018, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2018-2020, annualità 2018.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.