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Legge regionale 28 novembre 2018, n. 67

Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi. Modifiche alla l.r. 25/1998 .

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 1
Comitato regionale di coordinamento. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 25/1998
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati), è inserito il seguente:
2.1 Presso la direzione competente della Giunta regionale è istituito un Comitato regionale di coordinamento, il quale è composto:
a) dal direttore della direzione della Giunta regionale competente in materia di rifiuti o suo delegato;
b) dal dirigente dell’Agenzia regionale recupero risorse S.p.A. o suo delegato;
c) dai direttori generali delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate o loro delegati.
”.
2. Dopo il comma 2.1 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
2.2. Il Comitato monitora e verifica l’attuazione della convenzione di cui al comma 2 con particolare riferimento alla gestione dei flussi dei rifiuti destinati a impianti di trattamento fuori dall’ambito ottimale di produzione.
”.
3. Dopo il comma 2.2 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
2.3. In esito alle verifiche condotte dal Comitato regionale di coordinamento di cui al comma 2.1, la Giunta regionale può approvare con propria deliberazione, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio regionale di cui al comma 1 e sentite le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate, specifiche disposizioni operative con riferimento alla gestione dei flussi di rifiuti oggetto della convenzione di cui al comma 2.
”.
4. Dopo il comma 2.3 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
2.4. Entro trenta giorni dall’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate adeguano le convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 2 alle disposizioni operative di cui al comma 2.3.
”.
5. Dopo il comma 2.4 dell'articolo 25 della l.r. 25/1998 è inserito il seguente:
2.5. Qualora l’autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani rimanga inerte o comunque non dia piena attuazione a quanto stabilito dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.3, la Regione si sostituisce con le modalità di cui all’articolo 44 della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.