Menù di navigazione

Legge regionale 27 novembre 2018, n. 65

Disposizioni in merito alle articolazioni territoriali delle zone-distretto.

Bollettino Ufficiale n. 54, parte prima, del 5 dicembre 2018

Art. 1
Articolazioni territoriali delle zone-distretto. Disposizioni
1. Nelle zone-distretto in cui non sia costituita la società della salute, la Giunta regionale con deliberazione, su proposta dei soggetti di cui al comma 2, può riconoscere alle articolazioni territoriali previste dall’articolo 22, comma 2, della legge regionale 23 marzo 2017, n. 11 (Disposizioni in merito alla revisione degli ambiti territoriali delle zone-distretto. Modifiche alla l.r. 40/2005 ed alla l.r. 41/2005 ), autonomia funzionale in materia di programmazione e definizione degli indirizzi concernenti l’organizzazione e l’erogazione dei servizi inerenti alle reti territoriali sanitarie, socio-sanitarie e sociali integrate.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti locali territorialmente interessati facenti parte delle zone-distretto di cui all’allegato B della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale), presentano specifica richiesta alla Giunta regionale entro il 28 febbraio 2019.
3. La richiesta di cui al comma 2, è valida se deliberata dal 75 per cento dei consigli degli enti locali territorialmente interessati.
4. Al fine di garantire alle articolazioni territoriali autonomia funzionale ai sensi del comma 1, l’azienda unità sanitaria locale (USL) competente, in coerenza con la responsabilità di gestione attribuitale dall’articolo 70 bis, comma 3, della l.r. 40/2005 :
a) riconosce le articolazioni territoriali come interlocutori nei processi di coordinamento delle politiche di integrazione socio sanitaria e in quelli di analisi e governo della domanda nei territori interessati;
b) assicura alle articolazioni territoriali un’adeguata organizzazione dei propri servizi e, sulla base di quanto disposto dalla programmazione regionale, la necessaria allocazione delle risorse.
5. In ciascuna articolazione di cui al comma 1 è istituita una conferenza di articolazione territoriale composta dai sindaci della medesima articolazione, integrata con il direttore generale dell’azienda USL o suo delegato.
6. Per quanto attiene alle modalità di funzionamento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 bis, commi 2, 3, 4 e 6, della l.r. 40/2005 .
7. La conferenza di articolazione territoriale contribuisce all’esercizio delle funzioni della conferenza zonale integrata di cui all’articolo 12 bis della l.r. 40/2005 , in particolare attraverso l’esercizio delle attività di cui al medesimo articolo 12 bis, comma 5, lettere a) e d), della l.r. 40/2005 , limitatamente alle articolazioni territoriali di rispettiva competenza.
8. Il direttore della zona distretto di cui all’articolo 64.1 della l.r. 40/2005 individua, fra i dirigenti del servizio sanitario regionale in servizio presso l’Azienda USL cui afferisce la zona distretto medesima, un coordinatore per ciascuna articolazione territoriale, cui non competono indennità o compensi aggiuntivi (1)

Parole aggiunte con l.r. 23 dicembre 2019, n. 80, art. 23.

.
9. Il coordinatore, limitatamente agli ambiti territoriali di competenza:
a) supporta il direttore di zona nell’espletamento delle sue funzioni al fine di garantire rapporti permanenti di informazione e collaborazione tra l’azienda USL e gli enti locali;
b) esercita le funzioni delegate e sovraintende all’attuazione delle disposizioni contenute negli atti di programmazione;
c) gestisce le risorse assegnate e partecipa alle fasi della negoziazione di budget che coinvolgono il livello locale e nella quale vengono definiti e articolati gli obiettivi di salute e la relativa allocazione delle risorse.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.